mercoledì 21 novembre 2018

Modifica dell'art. 13 dello statuto di autonomia della regione Friuli-VG. E le minoranze linguistiche friulana e germanica? Ricordiamo che la costituzione italiana non ammette discriminazione tra minoranze linguistiche!


 
MINORANZE LINGUISTICHE

Modifica art. 13
Statuto di autonomia speciale

 
NELLA REGIONE FRIULI-VG

NON C'E' SOLO

LA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA!!

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Dal sito ufficiale del Consiglio regionale

“(…) Il disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare n. 36 modifica, invece, l'articolo 13 dello Statuto del FVG con lo scopo di garantire alla minoranza slovena il diritto a essere comunque rappresentata nel Consiglio regionale. Con la modifica suggerita - ha spiegato ancora Bernardis - si intende introdurre una prerogativa specifica per i partiti della minoranza slovena, prevedendo almeno un seggio assicurato in Consiglio regionale, indipendentemente dal numero di voti raggiunto.

Dopo l'intervento di Gabrovec, che ha portato ad esempio quanto previsto dalla Slovenia per i cittadini di minoranza italiana ed ha parlato di principio di reciprocità, nonché le richieste di approfondimento giunte da più consiglieri, la Commissione ha deciso all'unanimità di rinviare il parere a quando saranno organizzate delle audizioni su una tematica ritenuta tanto delicata quanto importante per tutta la Regione. (…)”

http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=609949.

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Statuto di Autonomia Speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia

(...)

ART. 13

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione dell'Istat Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

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RICORDIAMO CHE:

Questa è una vecchia battaglia della minoranza linguistica slovena che vive in regione, palesemente incostituzionale,  perché  prevedendo una norma elettorale che va a vantaggio della sola minoranza linguistica slovena, discrimina le minoranze linguistiche friulana e germanica: discriminazione VIETATA dalla nostra Costituzione e dal Consiglio d'Europa.
 
Ma in regione, nel "silenzio tombale" degli eletti friulani in Consiglio regionale e in Parlamento, la minoranza linguistica slovena "pretende" di discriminare le altre due minoranze linguistiche (friulani e germanici) con una norma posta solo a suo vantaggio nello Statuto di autonomia, ossia in una legge di rango costituzionale. Norma poi modificabile in futuro solo con il lungo percorso previsto per le leggi costituzionali e contro cui non è possibile ricorrere perchè di rango costituzionale.  

Ricordiamo ancora una volta che la Corte Costituzionale italiana più volte nelle sue sentenze ha precisato che è VIETATA la discriminazione tra minoranze linguistiche e scritto in sentenza che tutte le minoranze linguistiche hanno pari diritti. Inclusi, ovviamente,  i diritti elettorali!!

Perchè mai la minoranza germanica e la minoranza friulana della nostra regione non possono anche loro avere "GARANTITO" un loro rappresentante in consiglio regionale al pari della minoranza slovena, "indipendentemente dal numero di voti raggiunto"?

E' vero che attualmente non esiste un partito etnico  regionale friulano  e/o germanico (ma è esistito in passato!!) mentre esiste oggi più di un partito etnico regionale della minoranza slovena, ma nulla vieta che in futuro si ricostituisca.

Non è stato sufficiente – strumentalizzando la tutela della minoranza slovena - aver creato un collegio triestino extra-large che danneggia pesantemente la minoranza linguistica friulana? Si vuole continuare su questa strada, penalizzando questa minoranza nel  negarle gli stessi diritti elettorali  richiesti dalla minoranza linguistica slovena? Perché è in questa direzione che va la modifica proposta dell'art. 13 dello statuto di autonomia.
 
L'art. 13 dello Statuto di autonomia della regione se viene modificato, DEVE prevedere un pari diritto di rappresentanza in Consiglio regionale anche per le altre due minoranze regionali, la friulana e la germanica. In Italia e in Europa non sono ammesse discriminazioni tra minoranze (i due termini giuridici “nazionali - linguistiche” sono equivalenti e rappresentano la stessa identica fattispecie giuridica).

Il principio di reciprocità richiamato dal consigliere Gabrovec, non è un principio costituzionale e neppure un principio del diritto internazionale. Al massimo è "buona creanza", ma si sa che questa nei rapporti tra Stati è scarsamente presente….

Oltre al fatto che la Costituzione slovena - ma ci risulta che ciò non venga precisato dal consigliere regionale di lingua slovena Gabrovec - garantisce un seggio in Parlamento, non solo alla minoranza italiana, ma a TUTTE le minoranze linguistiche riconosciute dalla Slovenia. Non esiste pari norma nella Costituzione italiana. E se fosse posta in Costituzione, dovrebbe essere estesa a tutte le 12 minoranze linguistiche riconosciute dalla Repubblica italiana, esattamente come prevede la Costituzione slovena. 

Sia per la Costituzione slovena che per quella italiana, non esistono minoranze linguistiche di serie A e minoranze linguistiche di serie B, tutte le minoranze hanno PARI diritti, inclusi i privilegi…. elettorali! 
 
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E questo il nostro precedente POST del 12 giugno 2018
 
Buona lettura!
 
 
 
 


2 commenti:

  1. Il "Principio di reciprocità" richiamato dal Consigliere regionale di lingua slovena Gabrovec, deve comunque tener conto della diversità tra le due Costituzioni (quella italiana e quella slovena). La Costituzione italiana NON GARANTISCE un seggio nel Parlamento italiano ( e in caduta nei Consigli regionali, provinciali e comunali) alle minoranze linguistiche: questo ovviamente VALE per tutte le minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate dalla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6 della Costituzione italiana, inclusa la minoranza linguistica slovena.

    La Costituzione slovena invece GARANTISCE a "TUTTE" le sue minoranze linguistiche (che questa Costituzione chiama "minoranza nazionale") un seggio in Parlamento.

    Il principio della reciprocità non è richiamabile da Gabrovec perché le due Costituzioni sono diverse e il Parlamento italiano non può approvare norme INCOSTITUZIONALI.

    Tutto qua!! Vonde no?

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  2. DAL SITO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

    Legislatura 18° - Disegno di legge nr. 36

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067039/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1

    - Presentato in data 23 marzo 2018
    - assegnato il 3 luglio 2018 alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

    Iniziativa parlamentare di JULIA UNTERBERGER - Cofirmatari Meinhard Durnwalder e Dieter Steger

    TUTTI E TRE risultano appartenenti al gruppo parlamentare "SVP-PATT, UV" e non eletti nei collegi elettorali del Friuli-Venezia Giulia.

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
    Comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2018 - Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di elezione del Consiglio regionale.

    TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:

    "DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
    ART. 1
    1. Il comma dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, è SOSTITUTO dal seguente:

    "1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale a segreto, secondo la norma stabilita con legge regionale, che deve garantire l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza slovena"

    …………..

    COMMENTO:

    1) il disegno di legge COSTITUZIONALE non è presentato da senatori eletti nella regione interessata dalla modifica (Friuli-VG) ma da tre senatori che risultano eletti in un collegio elettorale della Provincia di Bolzano, appartenenti al partito etnico SVP. Cosa c'entrano questi tre senatori eletti nella provincia di Bolzano con la regione Friuli-Venezia Giulia? Come si permettono di intromettersi in CASA D'ALTRI?

    2) In nessuna regione italiana e a nessuna minoranza linguistica riconosciuta dalla Repubblica italiana (neppure nella Prov. di Bolzano e nella regione Val d'Aosta) è GARANTITO IL SEGGIO in Parlamento, in Consiglio regionale e negli ENTI LOCALI (Provincie e Comuni). E la non garanzia discende da una precisa scelta del PADRI COSTITUENTI nel 1947. Dunque quanto scritto nel disegno di legge costituzionale nr. 36, E' INCOSTITUZIONALE.

    3) In Val D'Aosta e in Provincia di Bolzano, i partiti etnici esistenti sono maggioritari (ossia votati dalla maggioranza degli elettori) e questo permette la elezioni di candidati rappresentanti la minoranza linguistica francese e tedesca (sud-Tirolo di lingua tedesca). MA NON ESISTE ALCUNA NORMA ELETTORALE CHE GARANTISCA LORO IL SEGGIO IN PARLAMENTO; se pochi elettori li votano non ELEGGONO NESSUNO!!!

    4) Il problema dei partiti etnici della minoranza slovena è che non raccolgono sufficienti voti per eleggere in maniera autonoma un loro candidato: DA QUI LA PRETESA "INCOSTITUZIONALE" DI AVER PER LEGGE - INDIPENDENTEMENTE DAI VOTI RACCOLTI - DEGLI ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE. PRETESA NON ACCETTABILE perché non tiene conto della presenza nella Regione Friuli-VG di altre due minoranze linguistiche: i friulani e i germanici. FIGLIE DI NESSUNO QUESTE DUE MINORANZE LINGUISTICHE?

    5) altro è invece disegnare dei collegi elettorali che tengano conto della presenza sul territorio delle minoranze linguistiche o permettere ai partiti etnici che le rappresentano di poter partecipare alle elezioni con modalità che diano loro dei vantaggi rispetto ai partiti italiani più strutturati e presenti sull'intero territorio nazionale.
    Principi questi anche presenti in trattati internazionali del Consiglio d'Europa a tutela delle minoranze linguistiche.





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