REGIONE
Unioni
Territoriali
Intercomunali
LA
COSTITUZIONE ITALIANA
NON
E' IL GIORNALINO
"TOPOLINO"!!
......
Dal
sito del QUIRINALE
COSTITUZIONE
ITALIANA
(OMISSIS)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
(art.
1 – 12)
ART.
5.
La
Repubblica,
una e indivisibile, riconosce
e
promuove
le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
(OMISSIS)
TITOLO
V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
ART.
114
La
Repubblica
è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I
Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
(omissis)
(omissis)
(OMISSIS)
ART.
118
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi
di sussidiarietà, differenziazione
ed
adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
Coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
OMISSIS
.............
REGIONE
Riforma
enti locali
L.r.
26/2014
COSI'
LA REGIONE
MOTIVA E GIUSTIFICA
MOTIVA E GIUSTIFICA
LO
SVUOTAMENTO DEI COMUNI
A
FAVORE DELL'UTI
(Unioni
Territoriali
Intercomunali):
per
la Giunta regionale del Friuli-Vg, i Comuni regionali (TUTTI!!)
in applicazione del principio della adeguatezza e della differenziazione (art. 118) sono
INADEGUATI
(sic!!)
a svolgere le funzioni comunali loro spettanti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, primo e seconda comma.
Meglio SOSTITUIRLI con le Unioni Territoriali Intercomunali assegnando a queste Unioni di secondo livello - non elencate e dunque "non costituzionalizzate" negli articoli 114 e 118, e neppure elette dal popolo - le competenze dei Comuni svuotando così un ente che costituisce la Repubblica italiana e a cui la Costituzione affida "di norma" le funzioni amministrative in quanto è l'ente più vicino al cittadino!
Meglio SOSTITUIRLI con le Unioni Territoriali Intercomunali assegnando a queste Unioni di secondo livello - non elencate e dunque "non costituzionalizzate" negli articoli 114 e 118, e neppure elette dal popolo - le competenze dei Comuni svuotando così un ente che costituisce la Repubblica italiana e a cui la Costituzione affida "di norma" le funzioni amministrative in quanto è l'ente più vicino al cittadino!
dal
sito della Regione
Udine, 28 novembre 2014
da
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Riforma_enti_locali/Allegati/Slides.pdf
Udine, 28 novembre 2014
da
"LE RIFORME PARALLELE"
di
Gianfranco Spagnul
Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza. Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
LA
RIFORMA
DELL’ASSOCIAZIONISMO
LOCALE
(...)
•Principi
fondamentali del progetto di riforma dell’associazionismo locale
sono quelli di adeguatezza
(art.118 Cost.)
ai
sensi del quale l’ente titolare di una potestà amministrativa deve
essere strutturalmente idoneo a garantirne l’esercizio efficace ed
efficiente e
di differenziazione,
per cui non tutti gli enti locali dispongono delle stesse prerogative
(....)
...................
COMMENTO
della
Redazione del Blog
1)
All'art. 5, tra
i "principi
fondamentali"
della Costituzione italiana
troviamo "le
esigenze dell’autonomia e del decentramento."
Questo
importante articolo eleva il "principio autonomistico" a
principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano.
Principio
autonomistico evidentemente "pochissimo
amato" e "totalmente disatteso"
sia a Roma che a Trieste, considerata l'accelerazione che sta subendo
l'asfissiante centralismo sia regionale (Friuli - Vg) che del Governo
di Matteo Renzi....
2)
Non
casualmente
all'art.
114 della Costituzione italiana
viene nuovamente ribadito e riconfermato il fondamentale
principio autonomistico (art. 5).
All'art. 114 viene infatti ribadita l'autonomia degli enti che costituiscono la Repubblica italiana: e tra questi enti costitutivi, ci sono anche i COMUNI!
All'art. 114 viene infatti ribadita l'autonomia degli enti che costituiscono la Repubblica italiana: e tra questi enti costitutivi, ci sono anche i COMUNI!
3)
ART.
118
-
In
questo articolo si afferma che di
norma "Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni".
Le
funzioni amministrative,
ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana,
devono
dunque essere assolte - di norma - dall'entità territoriale amministrativa
più vicina ai cittadini, ossia dai Comuni.
Le funzioni amministrative - "salvo che" recita l'art. 118 - sono trasferite a livelli amministrativi territoriali superiori solo se i Comuni si dimostrano "inadeguati" sul piano organizzativo e il servizio può essere svolto in maniera più efficace ed efficiente da "Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Le funzioni amministrative - "salvo che" recita l'art. 118 - sono trasferite a livelli amministrativi territoriali superiori solo se i Comuni si dimostrano "inadeguati" sul piano organizzativo e il servizio può essere svolto in maniera più efficace ed efficiente da "Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Per
quanto riguarda il "principio
della adeguatezza",
che
risulta essere il CARDINE
della riforma degli enti locali nella regione
Friuli-vg (L.r.26/2014),
è tutto da verificare e da dimostrare che i Comuni regionali (216 in
tutto!) siano - improvvisamente - INIDONEI sul piano organizzativo a svolgere le funzioni comunali fino ad oggi loro attribuite. Fermo restando che è possibile creare - e molti Comuni regionali lo hanno già fatto - libere associazioni di Comuni per la gestione associata di funzioni comunali.
Talmente INIDONEI per l'attuale Giunta Regionale Serracchiani, che tutte le più importanti funzioni comunali per legge saranno ora gestite dall'UTI svuotando i Comuni delle loro funzioni.
UN RICORDO
Talmente INIDONEI per l'attuale Giunta Regionale Serracchiani, che tutte le più importanti funzioni comunali per legge saranno ora gestite dall'UTI svuotando i Comuni delle loro funzioni.
UN RICORDO
In
Friuli anche i piccoli Comuni seppero dimostrarsi IDONEI a superare i
molteplici problemi organizzativi durante la ricostruzione del Friuli
distrutto dal sisma nel 1976 e di cui il prossimo anno si ricorderà
il 40 esimo:
"(…)
Fu l´allora presidente del Friuli Venezia Giulia, Antonio Comelli,
ad intuire che per ricostruire "com´era e dov´era "bisognava
avere la collaborazione dei sindaci. E fu questa impostazione che
alla fine vinse, con la collaborazione del Commissario straordinario
Giuseppe Zamberletti e del governo guidato da Aldo Moro.
Ai
Comuni infatti vennero concessi i contributi stanziati dalla leggi
nazionali e furono i sindaci a "gestire" la ricostruzione
che venne ultimata in poco più di 15 anni.
Non ci fu un
solo caso di corruzione o malversazione e ancora oggi l´associazione
che raggruppa gli ex sindaci del terremoto va fiera di quella scelta.
"E´ nel 1976 che l´Italia
scoprì il federalismo - sostiene il presidente, Franceschino
Barazzutti ed è grazie a quella scelta che si poté
ricostruire".(...)"
UNA
PRECISAZIONE:
A
differenza della legge statale (che limita l'obbligo di
associazione ai Comuni fino a 5.000 o 3.000 abitanti, perché i
Comuni con un numero di abitanti maggiore sono ritenuti dal
Parlamento italiano evidentemente "ADEGUATI" a svolgere le
"funzioni loro delegate" e comunque offre l'alternativa
della stipula di una "CONVENZIONE TRA COMUNI"...) la legge
regionale nr. 26/2014 OBBLIGA tutti
i Comuni
(grandi e piccoli) ad associarsi in un'UTI decisa
dalla regione stessa, pena
il commissariamento del Comune.
4)
E'
vero che il diritto costituzionale è materia spesso complessa e
ostica, che si studia solo all'Università e in pochi corsi di
laurea, ma ci si aspetterebbe che la classe politica regionale
chiamata ad approvare le leggi regionali avesse le idee chiare in
materia e sapesse che la
Costituzione italiana non è il giornalino Topolino....
LA
REDAZIONE DEL BLOG