giovedì 17 dicembre 2015

RIFORMA ENTI LOCALI - UNA RIFORMA INCOSTITUZIONALE E IMPANTANATA?




REGIONE
RIFORMA ENTI LOCALI
 
UNA RIFORMA
INCOSTITUZIONALE
E IMPANTANATA?

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dal sito della regione:

TESTO COORDINATO

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.




Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
3 Articolo 27 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
4 Articolo 56 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
5 Articolo 56 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
6 Capo II bis del Titolo VI aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
7 Articolo 55 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015


TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI
 

CAPO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto e finalità)
 

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Art. 2 
(Assetto istituzionale)

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.
2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
 
Art. 3
(Principi)

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso:
a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali;
b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;
c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;
d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;
e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Omissis

CAPO II
 
 
COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 6
(Modalità di adesione alle Unioni)
 

1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.
3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.
4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
5. Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni a essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell’esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio, decorrente dal 2016, di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015
2Parole sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015
3Parole sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015

OMISSIS

Art. 7

(Disposizioni per la costituzione delle Unioni)
 
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 31 ottobre 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

OMISSIS
 
Art. 60 
           
 (Potere sostitutivo)
 

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
(...)
OMISSIS
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COSTITUZIONE ITALIANA



Articolo 114
      
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.
 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
 
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

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ALCUNE DOMANDE

1) I dispositivi di legge di natura    IMPOSITIVA contenuti al Capo Due  (art. 6 e 7)  e all'art. 60 della legge regionale nr. 26/2014, sono legittimi o incostituzionali? 

Ricordiamo che i Comuni sono Istituzioni che "costituiscono" la Repubblica italiana al "pari" delle Regioni (art. 114 della Costituzione italiana) e la nostra regione può sì procedere ad una riforma degli Enti Locali, ma nel rispetto della COSTITUZIONE ITALIANA e dello STATUTO DI AUTONOMIA.
 
2) Gli 85 Consigli comunali che non hanno approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'UTI a cui la regione "ha deciso" debbano OBBLIGATORIAMENTE aderire (a termine di legge, per i Comuni non risulta possibile scegliere liberamente e in maniera autonoma a quale UTI aderire), e i circa 57 Comuni che sono ricorsi alle vie legali contro questa legge regionale,  sono  "RIBELLI" come  "parte" della stampa locale  continua a chiamarli (forse per delegittimarli?) o  sono amministratori pubblici  coscienti che  i  sacrosanti diritti costituzionali che la Costituzione italiana garantisce ai Comuni, ossia in primis l'autonomia e i poteri/funzioni dell'ente Comune, vanno difesi nell'interesse della Comunità che li ha eletti nel segreto dell'urna elettorale ?

3) Il "Principio" della "concertazione e leale collaborazione" è un obbligo solo per i Comuni o vincola anche la regione (art. 3 L. r. 26/2014)?

4) Considerato che  il PILASTRO  giuridico su cui poggia questa legge regionale sono le IMPOSIZIONI COERCITIVE regionali ai  Comuni  che così risultano privati di ogni autonomia e potere decisionale costituzionalmente garantito, che  senso  ha all'articolo 2 (assetto istituzionale) richiamare  l'art. 114 della Costituzione italiana?  L'art. 2 non è in contraddizione con gli articoli  6, 7 e 60?

5) Ed è certo che tutti i vantaggi della riforma, tanto sbandierati dalla attuale Giunta regionale, siano  reali  oppure  la sostituzione di  quattro enti  (provincie di  Pn,  Go,  Ud e  Ts) con  ben  18  mini-provinciette  imposte dall'alto  con norme  impositive  produrrà  solo  "caos amministrativo, diseconomie di scala  con i relativi maggiori costi per la collettività, e un deficit di democrazia, essendo le 18 UTI un ente di secondo livello (dunque non eletto dai cittadini/elettori che non saranno neppure chiamati a valutarne i risultati amministrativi nelle urne elettorali)?


La Redazione del Blog


 

3 commenti:

  1. Statuto di autonomia speciale della regione Friuli – Vg

    (...)

    TITOLO II
    Potestà della Regione
    Capo I - Potestà legislativa

    Art. 4

    In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica (1), con le norme fondamentali delle riforme economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
    1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
    1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (2);
    (...)
    .............

    DOMANDA:

    LA LEGGE REGIONALE DI RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI (F-VG) NR. 26/2014, RISPETTA L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA?

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  2. "2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42."

    PRECISAZIONE:
    E' previsto una RIDUZIONE di ben del 30% dei trasferimenti finanziari regionali a sfavore dei Comuni con più di 5.000/3.000 abitanti se non UBBIDISCONO agli ORDINI della Giunta regionale!

    Questa sì che è democrazia!!

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