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martedì 6 agosto 2013

LO STATO ITALIANO E LA REGIONE FRIULI-VG, RISPETTANO I DIRITTI LINGUISTICI ? LETTERA DI SAMO PAHOR ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




LO STATO ITALIANO

E LA REGIONE FRIULI - VG,

RISPETTANO
I DIRITTI LINGUISTICHI ?

Lettera di Samo Pahor
alla Presidente della
Camera dei Deputati

 
Dal sito internet del Comitato 482



Gentile signora  L a u r a   B o l d r i n i
presidente della Camera dei deputati .
Camera dei deputati
R o m a

Oggetto: Il rispetto si acquisisce con l’operato.

Mi permetto di scriverLe perché essendo laureata in giurisprudenza non potrà non comprendere il mio discorso.
Per motivi prettamente giuridici non ho grande stima del parlamento italiano:

1.La Costituzione ha stabilito che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme, ma la prima legge per la tutela delle minoranze linguistiche, fatta qualche eccezione davvero eccezionale, è stata approvata oltre mezzo secolo più tardi.

2. Nel frattempo la Corte costituzionale, su mia iniziativa, ha emanato tre sentenze in materia di tutela delle minoranze linguistiche che stabiliscono l’immediata efficacia operativa dell’articolo 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nei confronti delle minoranze linguistiche riconosciute.

3. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce le dodici minoranze linguistiche storiche, ma non riconosce a queste minoranze nemmeno la “tutela minima” riconosciuta dalla Corte costituzionale, benché le tre sentenze, di cui al punto 2, siano della specie di “sentenze monitorie” o “sentenze di indirizzo”, le cui motivazioni sono vincolanti per il legislatore.

4. La X disposizione transitoria della Costituzione ha stabilito che l’articolo 6 si applica immediatamente nel Friuli-Venezia Giulia a prescindere dal rinvio della costituzione della regione autonoma. Ma anche lì la norma costituzionale è stata disattesa o violata per oltre mezzo secolo.

5. L’articolo 3 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recita: “Nella regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”. Nonostante i tre rimproveri della Corte costituzionale nelle tre sentenze, né il parlamento nazionale, né il consiglio regionale hanno provveduto ad emanare le norme indispensabili per assicurare tale parità di diritti e di trattamento ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici friulano, germanico, italiano e sloveno.

6. Per tutti questi motivi credo di poter affermare che nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esiste fin dal 1963 un regime di discriminazione razziale, perché, come Lei ben sa, si tratta di discriminazione razziale quando si nega a una parte della popolazione il godimento o l’esercizio, su piede di parità, dei diritti dell’uomo goduti o esercitati dal resto della popolazione.

7. Nel caso della minoranza linguistica e nazionale slovena il comportamento del parlamento nazionale è ancora più riprovevole:

a) Mentre nell’articolo 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, si richiama il principio stabilito dall’articolo 7 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che recita “il rispetto dell’area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria”, all’articolo 8 introduce la nuova divisione amministrativa dei comuni di Gorizia e di Trieste con l’evidente scopo di ostacolare non il promovimento della lingua slovena, ma lo stesso uso della lingua slovena. Quindi si introduce la diseguaglianza di diritti e di trattamento al interno della stessa comunità slovena secondo la zona di residenza all’interno del territorio di insediamento della minoranza.

b) Lo Statuto speciale del 5 ottobre1954 ha riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena con tutte le autorità amministrative e giurisdizionali e il trattato di Osimo del 10 novembre 1975 ha confermato questo diritto, ma la legge 23 febbraio 2001, n. 38, nega questo diritto nei rapporti con le forze armate e le forze di polizia. E ciò in barba alla definizione della tutela minima della Corte costituzionale che recita “Sulla base dei principi costituzionali e di diritto internazionale ora descritti, non vi può esser dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente, sotto il profilo dell’uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell’ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche”.
 
Non credo che si possa pretendere alcun rispetto per un’istituzione che ha tale atteggiamento nei confronti dell’ordinamento giuridico nazionale e nei confronti dell’ordinamento giuridico internazionale. Comprendo bene che è suo dovere istituzionale difendere il buon nome della camera che presiede, ma sono convinto che la sua difesa sarà più efficace se riuscirà ad ottenere un comportamento più serio della stessa. Le immagini dell’aula semivuota o quasi vuota non favoriscono il buon nome del parlamento.

La Costituzione, Legge fondamentale della Repubblica, deve essere fedelmente osservata da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Con ossequio

Trieste, 25 luglio 2013*

Samo Pahor
34128 Trieste TS



70° anniversario
della caduta del fascismo

mercoledì 30 gennaio 2013

50° ANNIVERSARIO DELLO STATUTO DI AUTONOMIA - PER LE LINGUE MINORIZZATE NON E' ANCORA TEMPO DI FESTEGGIARE





STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
FRIULI – VENEZIA GIULIA
Art. 3

Nella  Regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque  sia  il  gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
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Dal sito internet
del Comitato 482



E l'articul 3
dal Statût di Autonomie?

Ai 31 di Zenâr a colin i 50 agns dal Statût di Autonomie de Regjon Friûl - Vignesie Julie. Al è in gracie di cheste autonomie che la nestre tiere e à podût fâ pas indenant une vore impuartants, pas che forsit in dì di vuê tancj a dan par scontâts cence domandâsi in ce condizions che o saressin se no vessin vût cheste autonomie e cence domandâsi in ce stâts che o finiressin se o vessin di pierdile.
Vuê forsit plui che in altris moments, ancje par vie de apatie di tancj di lôr, la nestre autonomie e je sot atac. Par difindile e par incressile però no bastin lis peraulis. Di une bande al covente savêle esercitâ no par garantî cualchi privileç, ma par ufrî un model di guvier che al permeti ai citadins e aes comunitâts che si aministre di vivi miôr (sul front dai dirits, dal ambient, dai servizis, dal lavôr e v.i.). Di chê altre bande al covente motivâle, ven a dî spiegâ il parcè de nestre specialitât. Une specialitât che no si fonde plui su lis resons che a podevin jessi 50 agns indaûr, ma che in dì di vuê si fonde dome suntun element: la presince, ancjemò maioritarie, di comunitâts che a fevelin intune lenghe divierse di chê dal stât.
Su chest secont pont però la Regjon in chescj agns e à fat pardabon pôc, par no dî che e je lade di chê altre bande...
La prossime legjislature no podarà fâ di mancul di frontâ chest grop, almancul che no si vueli riscjâ di pierdi la nestre autonomie.
Intai 50 agns dal Statût, duncje, il Comitât 482 adun cu la associazion slovene Edinost al à dât fûr un comunicât stampe, inviât ancje a ducj i conseîrs regjonâi, là che si riclame la atenzion su chest aspiet. Un aspiet che al è leât prin di dut al articul 3 dal Statût di Autonomie che, in buine sostance, al reste ancjemò dome su la cjarte. Il test integrâl dal comunicât lu cjatais intal spazi dai coments e sul nestri sît internet.

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COMUNICÂT STAMPE

Comitât – Odbor – Komitaat – Comitato 482
Edinost družbeno politično društvo

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50° anniversario dello Statuto di Autonomia

per le lingue minorizzate
non è ancora tempo di festeggiare


Il 31 gennaio 2013 il Consiglio regionale festeggerà i cinquant’anni dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Si tratta indubbiamente di un’occasione importante per evidenziare i cambiamenti e le opportunità di crescita che la Carta fondativa della Regione ha permesso in questo mezzo secolo di storia ai cittadini del Friuli - Venezia Giulia. Sarebbe però un errore cadere nella trappola della retorica dimenticando quanto, di quello Statuto, rimane ancora lettera morta.
È il caso dell’articolo 3 dello Statuto regionale, relativo alla tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, cui si è data e si continua a dare un’interpretazione tanto restrittiva che la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 1996 si era sentita in dovere di denunciare tale carenza legislativa.
A chi si chiedesse il perché di una tale affermazione, basterebbe ricordare che ai quindici anni di ritardo rispetto agli Statuti speciali della Valle d’Aosta e del Trentino - Alto Adige e al mancato rispetto della X disposizione transitoria che stabiliva l’immediata applicazione della “tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6”, si sono infatti aggiunte prima l’assenza e poi la violazione delle norme riguardanti l’uso delle lingue minoritarie nell’insegnamento, nella pubblica amministrazione, nei mezzi di comunicazione, nella toponomastica.
In un periodo in cui la nostra Regione si trova al centro di ripetuti attacchi tesi a ridurne, quando non a cancellarne completamente l’autonomia, tale tematica assume  una rilevanza ancora maggiore considerato che l’unica ragione che ancora ci permette di considerarci una Regione speciale nell’ambito dello Stato italiano è la presenza maggioritaria di comunità linguistiche e nazionali diverse da quella italiana.
Riteniamo pertanto opportuno, nel 50° anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, richiamare l’attenzione su questo tema. Questa legislatura regionale è ormai agli sgoccioli, ma crediamo sia fondamentale per chi siederà nel prossimo Consiglio regionale assumere tale questione come centrale non solo per dare corpo a quanto enunciato dall’articolo 3 dello Statuto di Autonomia, ma anche per dare finalmente una risposta alle ripetute violazioni delle norme statali e regionali di tutela delle minoranze,  per ridare senso alla specialità e all’autonomia del Friuli - Venezia Giulia rispondendo così a quanti ne vorrebbero celebrare il funerale.


Edinost družbeno politično društvo
Samo Pahor

Comitât – Odbor – Komitaat – Comitato 482
Carlo Puppo

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