ELETTRODOTTO "TERNA" - FRIULI
"CONSIGLIO DI STATO"
ACCOLTO IL RICORSO PER:
"VIZI DI ECCESSO DI POTERE
E DIFETTO DI MOTIVAZIONE"
..................
N. 03652/2015REG.PROV.COLL
N. 06347/2014 REG.RIC.
N. 06348/2014 REG.RIC.
N. 06288/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2014, (omissis)
contro
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo e, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli-Venezia Giulia;
nei confronti di
Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Buson, Mario Esposito e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;
Terna Rete Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Esposito, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Lattanzio, 66;
Omissis
15. Nel merito l’appello merita accoglimento.
Risulta fondato, in particolare, il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia (espresso nella nota prot. 10889 del 24 novembre 2010), ha espresso parere favorevole sul progetto di elettrodotto con l’unica condizione di spostare il tratto di elettrodotto previsto nell’area golenale del fiume Torre.
16. Giova ricostruire con maggiore dettaglio questa fase del procedimento su cui si appuntano le censure dei ricorrenti.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli – Venezia Giulia aveva inizialmente espresso parere contrario all’intervento nelle aree oggetto di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), rilevandone l’impatto negativo sul paesaggio consistente:
- nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un’altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel terzo superiore;
- in un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico.
Sulla base di questi rilievi, la Soprintendenza aveva, quindi, proposto l’interramento dell’elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.
Successivamente però, con l’atto impugnato (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche solo MIBAC), “considerata l’impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna s.p.a.”, mutando avviso si esprimeva favorevolmente, ponendo come unica condizione che il tratto di elettrodotto del fiume Torre venisse spostato all’esterno della fascia di elevato valore paesaggistico.
17. Gli appellanti lamentano che questo mutamento di giudizio (non assistito da adeguata motivazione) si rivelerebbe contraddittorio ed irragionevole, ed evidenziano – criticando, sotto questo specifico profilo, la sentenza appellate anche per il vizio di omessa pronuncia rispetto alla censura proposta in primo grado – che il parere favorevole del Ministero, anche a prescindere dal ripensamento rispetto al precedente parere negativo, sarebbe, comunque, in sé affetto da vizi di sviamento di potere: infatti attraverso tale atto di assenso il MIBAC avrebbe illegittimamente subordinato il perseguimento dell’interesse pubblico primario (alla tutela paesaggistica) affidato alla sua cura alla realizzabilità comunque dell’opera, quasi che l’an del progetto non potesse essere nemmeno posto in discussione.
18. Il Collegio ritiene che, nei termini che seguono, sussistano i denunciati profili di sviamento di potere.
omissis
21. Quanto sopra risulta patentemente leso nel procedimento oggetto del presente giudizio, in cui il MIBAC – ponendo, per l’inequivoca logica interna al giudizio, la sua seconda valutazione in comparazione con altri interessi pubblici - si è spinto ultra vires rispetto al compito assegnatogli dalla legge e ha di fatto abdicato, sulla soverchiante base di un suo inammissibile bilanciamento con altri interessi, ad esercitare correttamente l’indeclinabile funzione di tutela di cui è esso per legge titolare.
omissis
23. Qui è sufficiente rilevare l’evidenza dell’eccesso di potere che inficia il parere favorevole espresso dal MIBAC con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010. In tale provvedimento, invero, il MIBAC, disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il mutamento di giudizio esclusivamente sulla “considerata impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo]”: con ciò muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall’interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell’opera: cosa che non è di sua cura.
In pratica violazione, quindi, della propria funzione....
Omissis
24. Non basta: la riscontrata impossibilità di soluzioni tecniche alternative non è stata oggetto di adeguata motivazione ad opera del parere, che sotto questo profilo si limita a richiamare e a recepire senz’altro le considerazioni svolte da Terna che ha proposto il progetto. Vizio, anche questo, sufficiente a concretare l’invalidità degli atti, perché sarebbe comunque stato obbligo del MIBAC svolgere la relativa indagine ed esternare le ragioni della sua specifica nuova valutazione.
omissis
25. Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di compatibilità ambientale e, successivamente, all’approvazione del progetto definitivo risulta, quindi, viziato in radice perché è mancata una logica ed attendibile acquisizione del fondamentale giudizio tecnico del MIBAC circa l’oggetto istituzionale della sua cura, pretermesso e sacrificato dalla stessa Amministrazione chiamata a occuparsi della sua tutela.
Insomma, lo sviamento che inficia il parere sul progetto di elettrodotto porta a rilevare che è mancato, nella sostanza, il razionale espletamento di una fase procedimentale obbligatoria.
omissis
27. Alla luce delle conclusioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenze appellate, vanno accolti, nei limiti indicati, i ricorsi proposti in primo grado dagli odierni appellanti.
La particolare complessità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li accoglie; per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS
23 luglio 2015
23 luglio 2015
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COMMENTO DELLA REDAZIONE DEL BLOG:
NESSUNA RIFLESSIONE SULLA STAMPA LOCALE E DA PARTE DELLA POLITICA REGIONALE SULLA GRAVITA' DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO GIUSTAMENTE PORTATO IL CONSIGLIO DI STATO AD ACCOGLIERE I RICORSI?
E IL PAESAGGIO RURALE NON E' FORSE MERITEVOLE DI TUTELA?
E CHE DIRE DI QUESTA AFFERMAZIONE (CONFERMATA DA MOLTI) , DATATA 13 LUGLIO 2012 E COPIA/INCOLLA DAL SITO DELLA CISL-UDINE?
«Non è vero che in Friuli manca energia. Un terzo di quella che transita (1 miliardo di Kw/ora nel 2010) non viene utilizzata in loco, ma esportata»; quello di Redipuglia - Udine Ovest è solo uno dei progetti di elettrodotto che si stanno movendo (ad esempio uno prevede di passare dalla Slovenia per le Valli del Natisone sino a Udine)."
http://www.cisludine.it/Archivio-Articoli/Cgil-quante-bugie-sull-energia!-Dura-polemica-nei-sindacati-sugli-elettrodotti.-Venerdi-13-Luglio-2012
E IL PAESAGGIO RURALE NON E' FORSE MERITEVOLE DI TUTELA?
E CHE DIRE DI QUESTA AFFERMAZIONE (CONFERMATA DA MOLTI) , DATATA 13 LUGLIO 2012 E COPIA/INCOLLA DAL SITO DELLA CISL-UDINE?
«Non è vero che in Friuli manca energia. Un terzo di quella che transita (1 miliardo di Kw/ora nel 2010) non viene utilizzata in loco, ma esportata»; quello di Redipuglia - Udine Ovest è solo uno dei progetti di elettrodotto che si stanno movendo (ad esempio uno prevede di passare dalla Slovenia per le Valli del Natisone sino a Udine)."
http://www.cisludine.it/Archivio-Articoli/Cgil-quante-bugie-sull-energia!-Dura-polemica-nei-sindacati-sugli-elettrodotti.-Venerdi-13-Luglio-2012
Così il quotidiano IL FATTO QUOTIDIANO commenta il 24 luglio 2015 la sentenza del Consiglio di Stato:
TITOLO - Friuli, bocciato megatraliccio sull’Isonzo. ‘Il Ministero non faccia interessi diversi’
“(...) La sentenza è bella da leggere perché afferma una serie di principi importanti in materia di tutela del paesaggio (...).
Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC – si legge nella sentenza – l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni”.
Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC – si legge nella sentenza – l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni”.
E in una stagione dove non si
capisce più chi fa l’interesse pubblico quando si parla di ambiente, pare un
buon principio"
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LEGGI TUTTA LA SENTENZA
Da Facebook - Comitato per il Friuli rurale