martedì 18 dicembre 2007

Legge Regionale sulla Tutela Lingua Friulana del 18 dicembre 2007 n° 29

Capo I

Disposizioni generali
Art. 1
(Finalita')
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunita' regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identita' della comunita' friulana.
2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.
3. La presente legge e' finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunita' per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresi', la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunita' dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversita' linguistiche e culturali.