martedì 12 febbraio 2008

Statuto del Comitato per l'Autonomia ed il Rilancio del Friuli

Comitato per l'Autonomia ed il Rilancio del Friuli
Comitât pe Autonomîe e pal Rilanç dal Friûl
Odbor za autonomijo in oživitev Furlanije
Komitee für Autonomie und Wiederaufleben des Friaul
STATUTO
approvato dall'Assemblea degli aderenti al Comitato in data 12 febbraio 2008

Art. 1     Denominazione - Sede
1. E' costituita l'Associazione denominata “Comitato per l'Autonomia ed il Rilancio del Friuli” / “Comitât pe autonomîe e pal rilanç dal Friûl”/ “Odbor za autonomijo in oživitev Furlanije” / “Komitee für Autonomie und Wiederaufleben des Friaul” di seguito semplicemente “Comitato”.
2. Con l'accezione “Friuli” intendesi qui il Friuli storico tradizionalmente indicato.
3. Il Comitato ha sede legale in Lestizza (Udine).


Art. 2     Durata
1. Il Comitato è una associazione libera, apartitica e senza finalità di lucro.
2. La durata della associazione è illimitata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 22.


Art. 3     Scopi e Finalità
1. Il Comitato, fatto proprio l' “Appello per l'Autonomia e il Rilancio del Friuli” dell'8 novembre 2005 (Allegato A), anche attraverso la istituzione della Comunità delle Province friulane, opera per l'autogoverno, l'unità e il rilancio culturale, sociale, economico e politico del Friuli nel rispetto dei suoi valori plurilinguistici, ambientali e paesaggistici e della sua coesione territoriale e per la piena valorizzazione del sistema delle autonomie locali nel quadro del sostanziale trasferimento di competenze e funzioni amministrative, con i necessari mezzi finanziari, dalla Regione ai Comuni e alle Province, singoli e/o associati.
2. Il Comitato opererà altresì affinché il Friuli, che ha una precisa e robusta identità con profonde radici nella tradizione cristiana aquileiese e nello Stato Patriarcale, collabori con i sistemi delle aree territoriali contermini e rafforzi al suo interno la convivenza fra tutti i gruppi etnici e linguistici.
3. Per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente articolo il Comitato, in particolare, promuove e fa analisi, studi, approfondimenti; formula specifiche proposte; predispone relazioni e progetti di intervento; promuove attività di ricerca e di analisi inerente le culture del territorio friulano; si relaziona e si confronta con qualsiasi altro soggetto, pubblico e privato, su specifiche tematiche; assume ogni utile iniziativa volta a divulgare e a far conoscere all'esterno il proprio orientamento su singoli problemi.
4. Per quanto previsto dal precedente comma il Comitato può agire anche insieme ad altri soggetti qualora ci sia condivisione della specifica iniziativa da assumere e delle finalità della stessa.
5. Il Comitato cura i rapporti con Associazioni, Organismi ed Istituzioni anche pubbliche che si adoperano per il rilancio del Friuli in realtà territoriali non appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia ma a significativa presenza friulana e/o storicamente legate al Friuli.


Art. 4     Adesioni
1. Possono aderire al Comitato persone fisiche, enti pubblici, istituzioni ed associazioni private.
2. Le persone fisiche, di età non inferiore ad anni 18, devono presentare domanda di adesione al Presidente del Comitato dichiarando di condividere i contenuti dell' “Appello per l'autonomia e il rilancio del Friuli” dell'8 novembre 2005, di accettare il presente statuto e di impegnarsi a versare le quote sociali, se fissate dal Consiglio Direttivo.
3. La domanda viene accolta o respinta dall'Esecutivo nel termine di 30 giorni a partire dalla data di ricevimento; in mancanza di decisione entro detto termine la domanda si intende accettata.
4. È facoltà dell'Esecutivo di stabilire un termine, non inferiore comunque a mesi due, dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, entro il quale l'aderente deve effettuare il versamento della quota sociale, se fissata.
5. Le nuove adesioni possono avvenire in qualsiasi periodo dell'anno ed hanno validità nel tempo fino a disdetta scritta da parte dell'interessato e fino all'eventuale provvedimento di espulsione di cui al successivo art.19. L'adesione cessa altresì qualora non venga corrisposta, quando fissata, la quota sociale temporale.
6. La richiesta di adesione di enti pubblici, istituzioni ed associazioni private deve essere accompagnata dalla relativa deliberazione dell'organo competente.
7. Le decisioni sulle istanze di adesione al Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti dell'Esecutivo.
8. Avverso il mancato accoglimento della domanda di adesione al Comitato l'interessato può ricorrere al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di reiezione dell'istanza; il Consiglio Direttivo decide in via definitiva.


Art. 5     Diritti degli Aderenti
1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere gli organi del Comitato e di essere eletti alle cariche direttive, di prendere parte a tutte le attività svolte dal Comitato con l'obbligo di rispettare lo statuto, di ottemperare alle decisioni assunte dal Comitato, di versare la quota sociale e quelle specifiche, se stabilite, e con esclusione di qualsiasi altro onere patrimoniale.


Art. 6     Appartenenza ad altri Organismi e Partiti
1. L'appartenenza al Comitato è compatibile con l'adesione a Movimenti, Associazioni, Organismi pubblici o privati come a Partiti o Movimenti politici, eccezion fatta, nel caso di partiti o organismi politici, per coloro che in essi sono chiamati a ricoprire la posizione di vertice.
2. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma, l'appartenenza agli organi del Comitato è automaticamente sospesa per l'intero periodo della non compatibilità.
3. L'appartenenza agli organi del Comitato è automaticamente sospesa, fin dal momento della accettazione della candidatura e per l'intera durata della campagna elettorale, per colui che è candidato a elezioni comunali, provinciali, regionali o politiche; la sospensione si applica anche a coloro che, per elezione o per nomina, ricoprono incarichi istituzionali.
4. La sospensione di cui ai precedenti commi ha effetto nei confronti di tutti gli organi del Comitato ad eccezione dell'Assemblea degli aderenti.
5. Qualora la sospensione di cui sopra riguardi la maggioranza dei componenti i diversi organi del Comitato, la maggioranza stessa viene ristabilita ricorrendo ai primi non eletti; in mancanza di essi alla designazione dei sostituti provvede l'organo che aveva espresso i componenti sospesi. In ogni caso i sostituti restano in carica per la durata della sospensione.


Art. 7     Organi
1. Sono organi del Comitato:
    a.) l'Assemblea degli aderenti.
    b.) il Consiglio Direttivo.
    c.) l'Esecutivo.
    d.) il Presidente.
    e.) il Collegio dei Probiviri.
2. I componenti degli Organi svolgono le loro attività gratuitamente.


Art. 8     Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Comitato.
2. Ciascun aderente, sia persona fisica, ente pubblico, istituzione, associazione, ha diritto ad un voto che non può essere delegato, eccezion fatta per il caso di aderenti enti pubblici, istituzioni e associazioni.
3. Gli aderenti sono convocati dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, in assemblea ordinaria una volta all'anno di norma entro il mese di febbraio per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sulle attività svolte e sulle linee generali che si intende svolgere.
4. L'assemblea potrà essere convocata in sede sia ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli aderenti.
5. All'Assemblea spetta la elezione del Presidente del Comitato, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché l'approvazione delle modifiche allo statuto e lo scioglimento del Comitato.


Art. 9     Convocazione dell'Assemblea
1. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta per iscritto e recapitata per posta o con altri mezzi di comunicazione (telefax, e-mail, ecc) con almeno 7 giorni di preavviso; l'invito deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e, in sua assenza, dal vicepresidente. In mancanza di entrambi si provvede come da successivo articolo 13, comma 1; il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa qualora essa abbia all'ordine del giorno l'elezione dei componenti degli organi del Comitato.


Art. 10    Validità del'Assemblea
1. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento in prima convocazione della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con l'intervento di qualsiasi numero di aderenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, sono prese a maggioranza; a parità di voti la proposta si intende respinta.


Art. 11    Consiglio Direttivo
1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fissato, fino ad un massimo di 13, dall'Assemblea che stabilisce pure le modalità di voto onde favorire la rappresentanza delle realtà territoriali che costituiscono il Friuli.
2. In caso di cessazione dell'incarico di uno o più membri subentrano i primi dei non eletti.
3. Il Consiglio Direttivo, in relazione alle linee generali stabilite dall'Assemblea, definisce le iniziative che il Comitato andrà ad assumere; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato; approva a maggioranza assoluta dei suoi membri i regolamenti che disciplinano l'attività del Comitato; provvede alla redazione del rendiconto; predispone la relazione dell'attività svolta; decide sulle istanze presentate al Comitato, sui ricorsi avverso il mancato accoglimento delle domande di adesione al Comitato come da articolo 4, comma 8, dello statuto, sulle quote sociali di cui all'articolo 4 dello statuto.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, con invito scritto o verbale, dal Presidente del Comitato; è validamente costituito quando sia presente almeno un quarto dei componenti in carica e, salvo i casi in cui lo statuto dispone diversamente, delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alla convocazione provvede il Segretario del Comitato quando a ciò delegato dal Presidente.
6. Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza dei presenti, l'Esecutivo, il Segretario ed il Tesoriere e può eleggere un Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.


Art. 12    Esecutivo
1. L'Esecutivo,eletto dal Consiglio Direttivo, oltre a quanto disposto dal precedente articolo 4, ha il compito di curare, con il Presidente, la attività operativa del Comitato e gli adempimenti ad essa connessi.
2. Il numero dei componenti elettivi dell'Esecutivo fino ad un massimo di cinque è fissato dal Consiglio Direttivo; sono componenti di diritto il Presidente del Comitato, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
3. Alla convocazione delle sedute provvede, d'intesa col Presidente del Comitato, il Segretario.
4. L'Esecutivo può affidare incarichi a seguire determinati settori o specifiche iniziative.


Art. 13    Il Presidente
1. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Esecutivo; in caso di assenza o di impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, alla presidenza delle riunioni di detti organi provvede il componente più anziano di età.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato nelle varie iniziative ed è garante del rispetto delle linee e degli indirizzi fissati dall'Assemblea.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato verso i terzi o in giudizio; cura, con l'apporto del Segretario, l'esecuzione delle delibere degli Organi citati al comma 1 del presente articolo.


Art. 14    Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri risolve le vertenze sorte tra gli aderenti al Comitato, nonché eventuali conflitti di competenza sorti tra i consiglieri e tra i vari organi, dando il suo parere ogniqualvolta il Presidente del Comitato lo richieda o la maggioranza dei consiglieri ne faccia domanda.
2. Il Collegio è composto da tre membri; è eletto tra gli aderenti dall'Assemblea come da art. 8, comma 5, del presente statuto.
3. Il Collegio elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente.
4. Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo con il solo diritto di parola.
5. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nel Comitato.


Art. 15    Tesoriere
1. Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, cura l'attività amministrativo-finanziaria e contabile del Comitato ed è abilitato a incassare fondi per il Comitato rilasciandone quietanza liberatoria, a fare pagamenti per conto del Comitato, ad aprire conti correnti bancari in nome del Comitato e a utilizzare gli affidamenti in conto corrente e sotto qualsiasi forma.


Art. 16    Segretario
1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 e dall'art. 12, comma 3, del presente statuto, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli aderenti al Comitato; cura la verbalizzazione delle riunioni degli Organi; provvede alla tenuta degli atti del Comitato; segue e dà corso ai diversi adempimenti inerenti il Comitato e la sua attività, esclusi quelli esplicitamente di competenza del Tesoriere; sovraintende al funzionamento complessivo del Comitato; tiene i rapporti, per conto del Comitato, con Enti, Organismi e Istituzioni.


Art. 17    Cariche Sociali
1. Tutte le cariche sociali in seno al Comitato hanno durata triennale e sono rinnovabili.


Art. 18    Participazione di Esterni
1. Alle riunioni degli Organi del Comitato possono partecipare, in quanto invitati, soggetti esterni al Comitato quando se ne ravvisi l'opportunità al fine di meglio conoscere e valutare le tematiche oggetto di esame.


Art. 19    Sanzioni Disciplinari
1. Il Collegio dei Probiviri può applicare, anche di propria iniziativa, agli aderenti che contravvengono alle norme del presente statuto o che più in generale si rendono responsabili di attività lesive della funzionalità e del prestigio del Comitato, le misure disciplinari del richiamo, della deplorazione, della sospensione fino a 12 mesi, della espulsione a seconda della gravità dei fatti contestati con lettera raccomandata, a firma del Presidente del Collegio, inviata per conoscenza al Presidente del Comitato.
2. Le decisioni del Collegio vengono comunicate all'interessato e al Presidente del Comitato entro il termine di cinque giorni dalla data dell'adozione del provvedimento disciplinare e hanno vigore immediato.
3. La sospensione superiore a mesi tre comporta la decadenza da eventuali incarichi ricoperti in seno al Comitato.
4. La espulsione comporta la perdita di tutti i diritti e delle quote sociali eventualmente fatte al Comitato.


Art. 20    Anno Sociale
1. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

  
Art. 21    Risorse Economiche e Finanziarie
1. Le risorse con le quali il Comitato provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono date da:
     a.) Quote e contributi degli aderenti.
     b.) Eredità, donazioni e legati.
     c.) Contributi, anche finalizzati al sostegno di specifiche iniziative realizzate nell'ambito dei fini statutari, concessi da Enti e Istituzioni pubbliche o private ivi comprese quelle europee.
     d.) Contributi e oblazioni di soggetti varie.
     e.) Entrate che sotto qualsiasi forma e denominazione siano acquisite dal Comitato.
2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo chela la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla leggi.


Art. 22    Scioglimento
1. Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato soltanto da una Assemblea generale in “sessione straordinaria” e deciso con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto.
2. Nel caso di scioglimento dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le disponibilità non utilizzate dal Comitato saranno devolute all'Associazione “Glesie Furlane” di Villanova di S. Daniele del Friuli per le sue finalità.


Art. 23    Modifiche Statutarie
1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i voti favorevoli della metà più uno degli aderenti al Comitato aventi diritto di voto; in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di un quarto degli aderenti.


Art. 24    Norme Transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente statuto, a coloro che hanno già aderito al Comitato non è richiesta la domanda di cui all'articolo 4.
2. In deroga a quanto disposto dal presente statuto e fino al 31 dicembre 2008 non si fa luogo alla elezione degli organi di cui al precedente articolo 7; le relative funzioni e l'attività in genere del Comitato sono esercitate dal Presidente e dal Coordinamento espressi dagli aderenti nella riunione del 12 dicembre 2006 di insediamento del Comitato medesimo. Trovano immediata applicazione le altre disposizioni dello statuto.

Art. 25    Norme Finali
1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare allo statuto le modifiche e integrazioni di natura tecnico – formale necessarie ai fini della registrazione.
2. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in particolare all'art. 36 e seguenti, e alle leggi vigenti.

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