domenica 17 aprile 2016

REGIONE - RIFORMA ENTI LOCALI E CARTA EUROPEA DELLA AUTONOMIA LOCALE


REGIONE
 

RIFORMA ENTI LOCALI

e

CARTA EUROPEA DELLA

AUTONOMIA LOCALE


UN TRATTATO INTERNAZIONALE 

IGNORATO 

DA ROMA E DA TRIESTE?



La "Carta europea della autonomia locale" è un trattato internazionale sottoscritto e ratificato anche dallo Stato italiano (L. 30 dicembre 1989, n. 439. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1990, n. 17, S.O.)

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CARTA EUROPEA DELLA

AUTONOMIA LOCALE



Dal sito ufficiale
della Corte Costituzionale
della Repubblica italiana 

 
L’applicazione in Italia
della “Carta europea dell’autonomia locale”


Questioni formulate dalla delegazione del Congress of Local and Regional Authorities  del Consiglio d’Europa per l’incontro con la Corte costituzionale del 3 novembre 2011 

a cura di M. Bellocci R. Nevola

ottobre 2011

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Key questions:

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2) Do you think the Charter could acquire the status of a source of domestic law, at least as a parameter for determining the constitutionality of an ordinary law at variance with its provisions?

Sebbene nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte (Costituzionale italiana n.d.r.) abbia affermato il valore solo definitorio e programmatico delle disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale (citati art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 4), si può ritenere che la stessa, costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria nell’ordinamento interno, ricada nell’alveo della previsione del primo comma dellart. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si pone come parametro idoneo ad orientare l’attività sia del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con essa contrastanti, sia dell’interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente in conformità con i disposti della Carta medesima. (...)

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Costituzione italiana

Parte II


Ordinamento della Repubblica

Titolo V


Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 117


La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (...)

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Statuto speciale

della Regione autonoma

Friuli - Venezia Giulia

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
e successive modifiche e integrazioni




"omissis"


POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I

Potestà legislativa

Art. 4



In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed

economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

"omissis"

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dal Blog INTERNAZIONALITARI

12.4.2016



Font: Alsaciens Réunis, 22/03/16
 




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DOMANDA


La riforma regionale

degli enti locali,

L.r. 26/2014


"imposta dall'alto" dalla Giunta regionale senza  interpellare  preventivamente il territorio e utilizzando  "commissariamenti e  ricatti  finanziari" nei confronti dei Comuni "non ubbidienti"; oltre che aver cancellato dallo Statuto di autonomia speciale le Provincie - ente locale previsto dalla Costituzione italiana - senza aver prima consultato con un referendum la popolazione della regione Friuli-Vg
 

rispetta la "Carta europea
 
dell'autonomia locale"?


A NOI PARE PROPRIO DI NO...


La Redazione del Blog

2 commenti:

  1. La riforma degli enti locali - legge regionale Friuli-Vg 26/2014 - non solo viola la Costituzione italiana ma va anche nella direzione opposta indicata dalla "Carta europea della autonomia locale" poiché spoglia i Comuni di autonomia gestionale e finanziaria.

    Nei fatti le UTI sono un nuovo livello amministrativo (è previsto perfino il GONFALONE!!): peccato sia un livello amministrativo non previsto dalla Costituzione italiana!

    E ci stanno pure raccontando che le UTI sono solo una unione di Comuni i quali non perderanno autonomia: bugiardi!

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  2. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana la "Carta europea dell'autonomia locale" è VINCOLANTE sia per il legislatore statale (Parlamento italiano)che per il legislatore regionale.

    Di tale vincolo non è stato minimamente tenuto conto nella l. r 26/2014, legge che svuota i Comuni regionali di autonomia e funzioni e toglie ai Comuni stessi autonomia finanziaria.

    La stessa soppressione delle provincie viola questo trattato internazionale firmato e ratificato dallo Stato italiano.

    Qualcuno ha informato i cittadini di queste gravi violazioni?

    I consiglieri regionali conoscono questo importante trattato internazionale ratificato anche dallo Stato italiano o ne ignorano perfino l'esistenza?

    Domande a cui il mondo politico regionale sicuramente non risponderà...

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