REGIONE
Unioni
Territoriali
Intercomunali
LA
COSTITUZIONE ITALIANA
NON
E' IL GIORNALINO
"TOPOLINO"!!
......
Dal
sito del QUIRINALE
COSTITUZIONE
ITALIANA
(OMISSIS)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
(art.
1 – 12)
ART.
5.
La
Repubblica,
una e indivisibile, riconosce
e
promuove
le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
(OMISSIS)
TITOLO
V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
ART.
114
La
Repubblica
è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I
Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
(omissis)
(omissis)
(OMISSIS)
ART.
118
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi
di sussidiarietà, differenziazione
ed
adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
Coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
OMISSIS
.............
REGIONE
Riforma
enti locali
L.r.
26/2014
COSI'
LA REGIONE
MOTIVA E GIUSTIFICA
MOTIVA E GIUSTIFICA
LO
SVUOTAMENTO DEI COMUNI
A
FAVORE DELL'UTI
(Unioni
Territoriali
Intercomunali):
per
la Giunta regionale del Friuli-Vg, i Comuni regionali (TUTTI!!)
in applicazione del principio della adeguatezza e della differenziazione (art. 118) sono
INADEGUATI
(sic!!)
a svolgere le funzioni comunali loro spettanti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, primo e seconda comma.
Meglio SOSTITUIRLI con le Unioni Territoriali Intercomunali assegnando a queste Unioni di secondo livello - non elencate e dunque "non costituzionalizzate" negli articoli 114 e 118, e neppure elette dal popolo - le competenze dei Comuni svuotando così un ente che costituisce la Repubblica italiana e a cui la Costituzione affida "di norma" le funzioni amministrative in quanto è l'ente più vicino al cittadino!
Meglio SOSTITUIRLI con le Unioni Territoriali Intercomunali assegnando a queste Unioni di secondo livello - non elencate e dunque "non costituzionalizzate" negli articoli 114 e 118, e neppure elette dal popolo - le competenze dei Comuni svuotando così un ente che costituisce la Repubblica italiana e a cui la Costituzione affida "di norma" le funzioni amministrative in quanto è l'ente più vicino al cittadino!
dal
sito della Regione
Udine, 28 novembre 2014
da
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Riforma_enti_locali/Allegati/Slides.pdf
Udine, 28 novembre 2014
da
"LE RIFORME PARALLELE"
di
Gianfranco Spagnul
Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza. Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
LA
RIFORMA
DELL’ASSOCIAZIONISMO
LOCALE
(...)
•Principi
fondamentali del progetto di riforma dell’associazionismo locale
sono quelli di adeguatezza
(art.118 Cost.)
ai
sensi del quale l’ente titolare di una potestà amministrativa deve
essere strutturalmente idoneo a garantirne l’esercizio efficace ed
efficiente e
di differenziazione,
per cui non tutti gli enti locali dispongono delle stesse prerogative
(....)
...................
COMMENTO
della
Redazione del Blog
1)
All'art. 5, tra
i "principi
fondamentali"
della Costituzione italiana
troviamo "le
esigenze dell’autonomia e del decentramento."
Questo
importante articolo eleva il "principio autonomistico" a
principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano.
Principio
autonomistico evidentemente "pochissimo
amato" e "totalmente disatteso"
sia a Roma che a Trieste, considerata l'accelerazione che sta subendo
l'asfissiante centralismo sia regionale (Friuli - Vg) che del Governo
di Matteo Renzi....
2)
Non
casualmente
all'art.
114 della Costituzione italiana
viene nuovamente ribadito e riconfermato il fondamentale
principio autonomistico (art. 5).
All'art. 114 viene infatti ribadita l'autonomia degli enti che costituiscono la Repubblica italiana: e tra questi enti costitutivi, ci sono anche i COMUNI!
All'art. 114 viene infatti ribadita l'autonomia degli enti che costituiscono la Repubblica italiana: e tra questi enti costitutivi, ci sono anche i COMUNI!
3)
ART.
118
-
In
questo articolo si afferma che di
norma "Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni".
Le
funzioni amministrative,
ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana,
devono
dunque essere assolte - di norma - dall'entità territoriale amministrativa
più vicina ai cittadini, ossia dai Comuni.
Le funzioni amministrative - "salvo che" recita l'art. 118 - sono trasferite a livelli amministrativi territoriali superiori solo se i Comuni si dimostrano "inadeguati" sul piano organizzativo e il servizio può essere svolto in maniera più efficace ed efficiente da "Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Le funzioni amministrative - "salvo che" recita l'art. 118 - sono trasferite a livelli amministrativi territoriali superiori solo se i Comuni si dimostrano "inadeguati" sul piano organizzativo e il servizio può essere svolto in maniera più efficace ed efficiente da "Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Per
quanto riguarda il "principio
della adeguatezza",
che
risulta essere il CARDINE
della riforma degli enti locali nella regione
Friuli-vg (L.r.26/2014),
è tutto da verificare e da dimostrare che i Comuni regionali (216 in
tutto!) siano - improvvisamente - INIDONEI sul piano organizzativo a svolgere le funzioni comunali fino ad oggi loro attribuite. Fermo restando che è possibile creare - e molti Comuni regionali lo hanno già fatto - libere associazioni di Comuni per la gestione associata di funzioni comunali.
Talmente INIDONEI per l'attuale Giunta Regionale Serracchiani, che tutte le più importanti funzioni comunali per legge saranno ora gestite dall'UTI svuotando i Comuni delle loro funzioni.
UN RICORDO
Talmente INIDONEI per l'attuale Giunta Regionale Serracchiani, che tutte le più importanti funzioni comunali per legge saranno ora gestite dall'UTI svuotando i Comuni delle loro funzioni.
UN RICORDO
In
Friuli anche i piccoli Comuni seppero dimostrarsi IDONEI a superare i
molteplici problemi organizzativi durante la ricostruzione del Friuli
distrutto dal sisma nel 1976 e di cui il prossimo anno si ricorderà
il 40 esimo:
"(…)
Fu l´allora presidente del Friuli Venezia Giulia, Antonio Comelli,
ad intuire che per ricostruire "com´era e dov´era "bisognava
avere la collaborazione dei sindaci. E fu questa impostazione che
alla fine vinse, con la collaborazione del Commissario straordinario
Giuseppe Zamberletti e del governo guidato da Aldo Moro.
Ai
Comuni infatti vennero concessi i contributi stanziati dalla leggi
nazionali e furono i sindaci a "gestire" la ricostruzione
che venne ultimata in poco più di 15 anni.
Non ci fu un
solo caso di corruzione o malversazione e ancora oggi l´associazione
che raggruppa gli ex sindaci del terremoto va fiera di quella scelta.
"E´ nel 1976 che l´Italia
scoprì il federalismo - sostiene il presidente, Franceschino
Barazzutti ed è grazie a quella scelta che si poté
ricostruire".(...)"
UNA
PRECISAZIONE:
A
differenza della legge statale (che limita l'obbligo di
associazione ai Comuni fino a 5.000 o 3.000 abitanti, perché i
Comuni con un numero di abitanti maggiore sono ritenuti dal
Parlamento italiano evidentemente "ADEGUATI" a svolgere le
"funzioni loro delegate" e comunque offre l'alternativa
della stipula di una "CONVENZIONE TRA COMUNI"...) la legge
regionale nr. 26/2014 OBBLIGA tutti
i Comuni
(grandi e piccoli) ad associarsi in un'UTI decisa
dalla regione stessa, pena
il commissariamento del Comune.
4)
E'
vero che il diritto costituzionale è materia spesso complessa e
ostica, che si studia solo all'Università e in pochi corsi di
laurea, ma ci si aspetterebbe che la classe politica regionale
chiamata ad approvare le leggi regionali avesse le idee chiare in
materia e sapesse che la
Costituzione italiana non è il giornalino Topolino....
LA
REDAZIONE DEL BLOG
L'impressione finale che si ricava dalla lettura del progetto regionale di riforma degli enti locali (Friuli-vg l.r. 26/2014) è quella di trovarsi davanti ad un progetto del tutto teorico e burocratico, costruito a tavolino da "qualcuno" e che non tiene MINIMAMENTE conto né della Costituzione italiana, né della realtà territoriale a cui tale progetto si ha poi l'arroganza politica di voler IMPORRE dall'alto a forza di commissariamenti.
RispondiEliminaUn progetto con queste caratteristiche di astrattezza e con aspetti palesemente incostituzionali (la legge non rispetta né l'art. 5, né l'art.114, né l'art. 118 della Costituzione italiana), non poteva che avere un esito fallimentare ed infatti ora è IMPANTANATO e senza alcuna possibilità di trovare una via d'uscita.
L'ente regione, senza farlo sapere ai CITTADINI, sta procedendo in Parlamento a STRAVOLGERE l'attuale art. 11 dello Statuto di autonomia speciale del Friuli-vg.
RispondiEliminaQuesto il nuovo testo dell'art.11:
«Art. 11.
– 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
............
Il punto 2) del nuovo testo dell'art. 11, è chiaramente funzionale ad imporre la legge regionale 26/2014 anche se presenta pesanti violazioni costituzionali...
ART. 5 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPIO AUTONOMISTICO:
RispondiElimina“L’articolo 5 introduce, in via di principio, la garanzia di un’ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali nel perseguimento e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di autonomia in favore dei rispettivi enti esponenziali. Con l’articolo 5 Il principio autonomistico da modello organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE. “
https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/04/18/articolo-5/
da:
RispondiEliminahttp://www.decesare.info/Principi%20fondamentali.pdf
"Le disposizioni sui principi fondamentali, o almeno quelle degli artt.1-5, secondo un orientamento dottrinale maggioritario che trova conferma nella giurisprudenza costituzionale (sent n. 1146/1988, nonché, in via implicita, sent. n. 2/2004), sono sottratte alla possibilità di revisione costituzionale prevista all'art. 138 Cost. La loro modifica o soppressione, infatti, stravolgerebbe l'identità stessa della Costituzione, in quanto metterebbe in discussione la forma di Stato democratico-pluralista da essa prevista. (...)
Autonomie territoriali e democrazia:
Gli enti territoriali, rappresentativi delle rispettive collettività, danno vita ad un modello di gestione della cosa pubblica più vicina e rispondente alle istanze dei cittadini rispetto al modello centralistico. Peraltro, come sancito dalla già citata Corte cost. n. 106/2002, essi costituiscono espressione dei principio di sovranità popolare e, in definitiva, del principio democratico. (...)
..............
Art.118, primo comma, della costituzione italiana:
RispondiElimina"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Incredibile la estrapolazione e l'interpretazione che la Giunta regionale ha dato del PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA!!!
In questo articolo in base al PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, le funzioni amministrative sono distribuite tra:
COMUNI - PROVINCE - REGIONI - STATO
ossia i quattro enti che compongono la REPUBBLICA ITALIANA!!!!!!!
I Comuni hanno il diritto in PIENA AUTONOMIA, di gestire in maniera ASSOCIATA le funzioni amministrative che ritengono di condividere con altri Comuni. E la condivisione di servizi comunali è ormai una prassi diffusa tra i Comuni e senza alcuna pressione coercitiva da parte di altri enti territoriali.
La "FICTION TELEVISIVA" delle Comunità montane, COMMISSARIATE in regione dal 2011, perchè considerate dalla politica regionale dell'epoca enti INUTILI e MAL FUNZIONANTI,non ha insegnato nulla alla Giunta regionale di Debora Serracchiani?