RIFORMA
ENTI LOCALI
UNA
RIFORMA
INCOSTITUZIONALE
E IMPANTANATA?
........
dal
sito della regione:
1
Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2
Articolo 7 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
3
Articolo 27 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
4
Articolo 56 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
5
Articolo 56 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
6
Capo II bis del Titolo VI aggiunto da art. 62, comma 1, L. R.
18/2015
7
Articolo 55 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
FINALITÀ
E PRINCIPI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Oggetto
e finalità)
1. La Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo
4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati
e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di
riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle
dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli
enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra
i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative,
finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che
favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema
Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché
l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.
Art. 2
(Assetto istituzionale)
1.
L'ordinamento
degli enti locali della Regione si basa sui Comuni,
quali
enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati
dalla Costituzione, dallo Statuto speciale
e dalla presente legge.
2. L'ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione
delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei
bisogni del cittadino.
Art.
3
(Principi)
(Principi)
1. La
riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la
distribuzione delle funzioni amministrative, in
attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della
leale collaborazione
fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità
locali, si realizza attraverso:
a)
la
partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più
prossimi alle comunità locali;
b) la razionale
allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace
ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà,
semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non
sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli
di governo;
c) l'uniformità
dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero
territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da
parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;
d) l'adeguatezza
delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni
interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse
attribuite;
e) la coesione tra
le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione
delle politiche sociali, territoriali ed economiche.
Omissis
CAPO II
COSTITUZIONE DELLE UNIONI
TERRITORIALI INTERCOMUNALI
(Modalità
di adesione alle Unioni)
1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2.
L'adesione
a un'Unione da parte dei Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a Comunità montane,
costituisce condizione per la piena fruizione del supporto
finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
3 bis. Il termine
di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano
ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire
all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino
territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle
rispettive Assemblee.
4. Ai fini del
monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti
all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione
centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti
dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
5. Ove
alla scadenza del primo quadriennio
successivo alla costituzione non
risulti, in forma consolidata per
l'Unione e per i Comuni a essa aderenti, il
conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione,
nell’esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4,
l'Amministrazione
regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di
natura finanziaria.
L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri
oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del
risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti
dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
6. Fermi restando
i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle
funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta
per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di
personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per
i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma
delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro
quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare e dalle
Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite
all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime,
attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa.
7. Qualora i
risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo
triennio, decorrente dal 2016, di esercizio delle Unioni, la Regione
può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al
risparmio conseguito per ciascun anno.
8. La legge
regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di
attuazione dei commi 5, 6 e 7.
Note:
1Comma
3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015
2Parole
sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015
3Parole
sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015
4Parole
aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015
OMISSIS
1. Le Unioni
individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo
4, comma 6, sono costituite entro il 31 ottobre 2015.
2. L'atto
costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei
Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste
per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza
dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza
dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui
all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior
numero di abitanti e così di
seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio
del potere sostitutivo
di cui all'articolo 60 la
mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di
statuto dell'Unione, approvata
dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per
cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della
popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza
dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui
all'articolo 4, comma 6, nonché
la mancata approvazione,
da parte di ciascun Consiglio comunale,
dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta
giorni dal ricevimento della proposta.
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
(...)
OMISSIS
Art. 60
(Potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
(...)
OMISSIS
........
COSTITUZIONE
ITALIANA
Articolo 114
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni [cfr.
art. 131]
e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e
le Regioni
sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è
la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
............
ALCUNE DOMANDE
1) I dispositivi di legge di natura IMPOSITIVA contenuti al Capo Due (art. 6 e 7) e all'art. 60 della legge regionale nr. 26/2014, sono legittimi o incostituzionali?
Ricordiamo che i Comuni sono Istituzioni che "costituiscono" la Repubblica italiana al "pari" delle Regioni (art. 114 della Costituzione italiana) e la nostra regione può sì procedere ad una riforma degli Enti Locali, ma nel rispetto della COSTITUZIONE ITALIANA e dello STATUTO DI AUTONOMIA.
2) Gli 85 Consigli comunali che non hanno approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'UTI a cui la regione "ha deciso" debbano OBBLIGATORIAMENTE aderire (a termine di legge, per i Comuni non risulta possibile scegliere liberamente e in maniera autonoma a quale UTI aderire), e i circa 57 Comuni che sono ricorsi alle vie legali contro questa legge regionale, sono "RIBELLI" come "parte" della stampa locale continua a chiamarli (forse per delegittimarli?) o sono amministratori pubblici coscienti che i sacrosanti diritti costituzionali che la Costituzione italiana garantisce ai Comuni, ossia in primis l'autonomia e i poteri/funzioni dell'ente Comune, vanno difesi nell'interesse della Comunità che li ha eletti nel segreto dell'urna elettorale ?
3) Il "Principio" della "concertazione e leale collaborazione" è un obbligo solo per i Comuni o vincola anche la regione (art. 3 L. r. 26/2014)?
4) Considerato che il PILASTRO giuridico su cui poggia questa legge regionale sono le IMPOSIZIONI COERCITIVE regionali ai Comuni che così risultano privati di ogni autonomia e potere decisionale costituzionalmente garantito, che senso ha all'articolo 2 (assetto istituzionale) richiamare l'art. 114 della Costituzione italiana? L'art. 2 non è in contraddizione con gli articoli 6, 7 e 60?
5) Ed è certo che tutti i vantaggi della riforma, tanto sbandierati dalla attuale Giunta regionale, siano reali oppure la sostituzione di quattro enti (provincie di Pn, Go, Ud e Ts) con ben 18 mini-provinciette imposte dall'alto con norme impositive produrrà solo "caos amministrativo, diseconomie di scala con i relativi maggiori costi per la collettività, e un deficit di democrazia, essendo le 18 UTI un ente di secondo livello (dunque non eletto dai cittadini/elettori che non saranno neppure chiamati a valutarne i risultati amministrativi nelle urne elettorali)?
3) Il "Principio" della "concertazione e leale collaborazione" è un obbligo solo per i Comuni o vincola anche la regione (art. 3 L. r. 26/2014)?
4) Considerato che il PILASTRO giuridico su cui poggia questa legge regionale sono le IMPOSIZIONI COERCITIVE regionali ai Comuni che così risultano privati di ogni autonomia e potere decisionale costituzionalmente garantito, che senso ha all'articolo 2 (assetto istituzionale) richiamare l'art. 114 della Costituzione italiana? L'art. 2 non è in contraddizione con gli articoli 6, 7 e 60?
5) Ed è certo che tutti i vantaggi della riforma, tanto sbandierati dalla attuale Giunta regionale, siano reali oppure la sostituzione di quattro enti (provincie di Pn, Go, Ud e Ts) con ben 18 mini-provinciette imposte dall'alto con norme impositive produrrà solo "caos amministrativo, diseconomie di scala con i relativi maggiori costi per la collettività, e un deficit di democrazia, essendo le 18 UTI un ente di secondo livello (dunque non eletto dai cittadini/elettori che non saranno neppure chiamati a valutarne i risultati amministrativi nelle urne elettorali)?
La Redazione del Blog
Statuto di autonomia speciale della regione Friuli – Vg
RispondiElimina(...)
TITOLO II
Potestà della Regione
Capo I - Potestà legislativa
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica (1), con le norme fondamentali delle riforme economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (2);
(...)
.............
DOMANDA:
LA LEGGE REGIONALE DI RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI (F-VG) NR. 26/2014, RISPETTA L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA?
Restie o no restie la lineùte?
RispondiElimina"2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42."
RispondiEliminaPRECISAZIONE:
E' previsto una RIDUZIONE di ben del 30% dei trasferimenti finanziari regionali a sfavore dei Comuni con più di 5.000/3.000 abitanti se non UBBIDISCONO agli ORDINI della Giunta regionale!
Questa sì che è democrazia!!