Dal Blog del senatore
Felice Besostri
Perché
l'ITALICUM
è
incostituzionale
«Le
ragioni di incostituzionalità della legge n. 52 del 2015 (Italicum)
esposte nel ricorso depositato presso il
Tribunale di Bari il 25 novembre 2015.
Sintesi
Gli argomenti su cui si basa il ricorso depositato in Tribunale sono, in sintesi, i seguenti.
1 - Nelle
elezioni del 2013 gli elettori non hanno
potuto esercitare il diritto di voto secondo le modalità previste
dalla Costituzione, del voto personale, uguale, libero e diretto”.
Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione (sent. 8878/2014) a seguito della
sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato
illegittima la L.270/2005 (cosiddetto “Porcellum”) nella parte in
cui prevedeva un premio di maggioranza senza una soglia di voti
minima e senza preferenze.
Per far
valere l’effettività di questo loro diritto fondamentale in
materia elettorale un centinaio di elettori (v.
elenco allegato) si sono rivolti al
Tribunale di Bari, in quanto ritengono che, per alcuni aspetti, la L.
n.52/2015 (d’ora in poi: Italicum) presenti gli stessi vizi e
perciò hanno interesse all’accertamento in giudizio
dell’effettività del proprio diritto di voto come
costituzionalmente garantito, previa preliminare declaratoria
d’incostituzionalità della legge stessa.
L’eventuale
dichiarazione di incostituzionalità non produrrebbe alcun vuoto
normativo giacchè tornerebbe in vigore la normativa risultante dalla
dichiarata illegittimità costituzionale delle norme della L.270/2005
(cosiddetto “Porcellum”) che, come precisò la Corte nella
sentenza n.1/2014, “… è complessivamente
idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell’organo
costituzionale elettivo”.
D’altro
canto, l’interesse dei ricorrenti è attuale anche se la legge
n.52/2015 all’art.1, c. 1 lett.i) stabilisce che “la Camera dei
Deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a
decorrere dal 1° luglio 2016”. Essa, tuttavia, è già in vigore e
si è anche perfezionata con la promulgazione del d.lgs 7 agosto 2015
n. 122 relativo alla suddivisione dell’Italia in circoscrizioni e
collegi. Inoltre è tuttora vigente la norma del “Porcellum” che
stabilisce irragionevoli soglie di accesso per il Senato doppie di
quelle della Camera, pur avendo la metà dei componenti elettivi, 315
contro 630 (v. sotto n. 9).
Ma
soprattutto, se, come ha stabilito la Corte costituzionale (sent.
13/99), occorre “disporre, in ogni tempo, di una normativa
elettorale operante”, parimenti sussiste allora in ogni tempo
l’interesse che essa sia costituzionalmente legittima e il diritto
di votare in conformità alla Costituzione va accertato prima dello
svolgimento dei comizi elettorali.
Infatti,
l’annullamento di norme della legge elettorale successivamente alle
elezioni non incide sulla composizione del Parlamento e sui suoi
poteri. Tant’è che questo Parlamento, pur dopo la pubblicazione
della sentenza n.1/2014 che ne ha sanzionato l’illegittimità della
composizione, sta procedendo, su iniziativa incessante del Governo,
come se nulla fosse accaduto (!!!): ha approvato una nuova legge
elettorale che reitera, in alcuni punti peggiorandoli, tutti i vizi
di norme già dichiarate illegittime e sta modificando la
Costituzione in parti rilevanti, che incidono sulla stessa forma di
Governo e di Stato.
Di qui
l’interesse ad un accertamento giudiziale della legittimità, o
non, dell’Italicum prima che si vada a
votare e non dopo: invero, una volta indette
le elezioni non c’è rimedio, perché subentrerebbe l’esercizio
della cosiddetta autodichia, affidato al puro arbitrio delle Giunte
delle elezioni delle Camere.
2 - Il ricorso si articola in 14 motivi di incostituzionalità della legge 52/2015.
Tre sono di carattere procedurale e il primo di essi, se accolto, sarebbe assorbente di tutti gli altri.
Invero
(motivo n.1),
il procedimento legislativo per le leggi elettorali è regolato
direttamente dalla Costituzione all’art.72, comma 4, ove si dice
che “la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte
della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale….”.
Ognuno comprende che “procedura normale” – cosiddetta riserva
di legge di assemblea – significa votare articolo per articolo,
emendamento per emendamento, con votazione finale (cfr. art.72 primo
comma, Cost.). L’Italicum è illegittimo perché su ben 3 articoli
su 4 è stata posta la fiducia, che com’è noto fa decadere tutti
gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari, restringe al
massimo i tempi della discussione e in definitiva costringe deputati
e senatori ad esprimersi con un sì o con un no. Come sulla legge
Acerbo del 1923 e la “legge truffa” del 1953 (per cui il Governo
almeno si giustificò con l’urgenza determinata dalla prossima
convocazione dei comizi elettorali).
Gli altri due
motivi
procedurali (n. 4 e n. 12)
riguardano l’indicazione sulla scheda del Capo della lista: con il
premio di maggioranza attribuito ad una sola lista vincente, tanto
più se a seguito di ballottaggio, si svuotano di senso le
prerogative del Presidente della Repubblica in materia di nomina del
presidente del consiglio: questi, nei fatti, viene eletto
direttamente dal popolo, non residuando alcuno spazio di manovra al
Capo dello Stato. Si tratta in sostanza di un mutamento della forma
di governo, da parlamentare ad un premierato assoluto tendenzialmente
presidenzialistico (per giunta senza i contrappesi della forma di
governo presidenziale classica, per esempio degli USA). Un mutamento
costituzionalmente illegittimo perché non approvato con la procedura
di revisione ex art. 138 Cost..
3 - Sul piano
sostanziale il ricorso è speculare alla sentenza 1/14 della Corte
costituzionale.
In estrema
sintesi la Corte aveva bocciato il porcellum
a motivo della illimitata compressione, a favore della stabilità
governativa, della a)
rappresentanza e b)
rappresentatività del Parlamento.
La rappresentanza del Parlamento (’organo della rappresentanza politica nazionale: art. 67 cost.) nasce da un rapporto tra elettori ed eletti, che nella specie veniva alterato perché l’intero complesso dei parlamentari è nominato dai partiti: “il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo”. Quindi “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno dell’indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata dalla Costituzione”: un parlamento di nominati non rappresenta i cittadini
La
rappresentatività del
Parlamento mancava perché non era prevista una soglia minima di voti
per competere all’assegnazione del premio di maggioranza. Si
determinava così una diseguale valutazione del “peso” del voto “
in uscita”, che invece dev’essere di massima eguale (art. 48
cost.). Naturalmente l’irragionevole compressione della funzione
rappresentativa dell’assemblea finisce per alterare anche la
rappresentanza democratica.
4 - In sostanza
l’Italicum riproduce gli stessi difetti del Porcellum e, in
particolare, quello di fondo: attribuzione della maggioranza dei
seggi alla lista che consegua la maggioranza relativa, che in realtà
è una minoranza assoluta: almeno il 40% al primo turno e addirittura
anche meno – per esempio, come all’incirca nelle ultime elezioni,
il 25-30 % dei voti con il 50% di astenuti –al
ballottaggio.
Infatti, nel turno di ballottaggio non è prevista alcuna “ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio” né è previsto il raggiungimento di un quorum di votanti per la validità del turno di ballottaggio (almeno, per esempio, la stessa percentuale del primo turno). Potrebbe accadere – come dimostra l’esperienza – che al turno di ballottaggio si rechino a votare meno elettori che al primo turno e/o che la lista vincente ottenga meno voti che al primo turno: il premio di maggioranza sarebbe comunque aggiudicato.
Ciò è in
contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, secondo cui la
“rappresentatività” non dovrebbe mai essere penalizzata oltre
misura dalla “governabilità”. Ma anche con il precetto
costituzionale di eguaglianza del voto , giacchè il voto dato alla
lista di maggioranza relativa varrebbe fino a 2-3 volte di più del
voto degli altri (motivo n. 6).
Violazione
che si verifica anche al primo turno, dove una soglia minima è
prevista. Ma il premio in seggi è tanto più consistente quanto
minore è il consenso elettorale della lista beneficiaria: una lista
con il 40% dei voti validi ottiene un premio pari al 14% dei seggi,
mentre una lista con il 45% dei voti ha un aumento pari soltanto al
9% dei seggi: è del tutto irragionevole che in un caso meno voti in
“entrata” abbiano un effetto superiore in “uscita”, da qui la
violazione degli artt. 3 e 48 Cost. (motivo
n. 5)
5 - L’attribuzione
del premio di maggioranza fino a raggiungere i 340 seggi presenta
anche evidenti incongruenze e irrazionalità. E se non una ma due
liste conseguissero il 40% dei voti (è successo nel 2006)? Nulla
dispone la legge. Non potendosi aumentare il numero dei parlamentari
(630) con due premi di maggioranza, l’organo parlamentare non
potrebbe formarsi. Né potrebbero prorogarsi i poteri delle Camere
fino alle nuove elezioni: sarebbe una violazione dell’art. 61 Cost.
(motivo n. 2).
L’impossibilità di funzionamento dell’organo parlamentare si verificherebbe anche nel caso che al primo turno una lista ottenesse già i 340 seggi, fermandosi però sotto la soglia del 40%. Potrebbe succedere perché (a differenza della soglia del 40%, che va calcolata sul totale dei “voti validi espressi” delle liste sopra e sotto soglia: cfr. art. 83, comma 1, n. 5) il quoziente elettorale nazionale va calcolato soltanto sul totale dei voti delle liste “di cui al comma 1, n,. 3”, e cioè di quelle sopra soglia (cfr. art. 83, comma 1, n. 4): le quali potrebbero risultare due o tre per effetto, da un lato, della concentrazione del voto sulle sole due liste potenzialmente maggioritarie e, d’altro lato, della frantumazione del voto tra tante liste minori incapaci di raggiungere la soglia del 3% e quindi inutilizzabili al fine di stabilire il quoziente elettorale nazionale (motivo n. 3, ove si fa una simulazione esemplificativa).
6 - Disatteso
risulta anche il principio della conoscibilità dei candidati, che la
Corte aveva prescritto anche in considerazione “della possibilità
di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per
altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito”.
Ebbene ciò è esattamente quanto previsto dall’Italicum per il
candidato capolista che può presentarsi in 10 collegi, sottratto al
voto di preferenza e ciononostante eletto automaticamente per primo a
prescindere dal numero di preferenze acquisite dagli altri candidati
Ciascun
candidato non capolista può candidarsi invece in un solo collegio e
deve contare sull’ipotesi che la sua lista sia vincente di almeno
due seggi nel collegio (perché se uno solo viene attribuito alla sua
lista, esso andrà al capolista) oppure, nel caso di un solo seggio,
sperare che il capolista opti per un altro collegio. Ciò significa
che i candidati non capolista non concorrono a cariche elettive in
condizioni di uguaglianza come richiesto dall’art. 51, c. 1 Cost.:
e il voto dato ad una lista con preferenza per alcuni candidati/e può
sistematicamente venir utilizzato per eleggere in altro collegio o
circoscrizione un candidato del tutto sconosciuto all’elettore
medesimo (motivi n. 7-8)
7 -
Nel
ricorso si articolano anche tre motivi relativi alle minoranze
linguistiche riconosciute, in attuazione dell’art. 6
Cost., dalla legge n. 482/1999
(“la lingua e la cultura delle
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate
e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano,
il ladino, l’occitano e il sardo”), oltre
che da norme internazionali e sovranazionali (CEDU, trattato di
Lisbona, Carta dei diritti, che hanno lo stesso valore dei trattati
europei).
La
legge elettorale ha creato, in violazione del principio di
eguaglianza, disparità di trattamento tra di esse.
Invero, mentre le minoranze linguistiche sono state suddivise tra più
collegi in varie regioni (tra cui la Puglia con particolare
riferimento alla provincia di Lecce), le minoranze francesi della Val
d’Aosta e quelle tedesca e ladina delle Province di Bolzano e di
Trento votano con norme ad hoc
per collegi a loro dedicati (motivo n.
13): per giunta, uninominali con
recupero proporzionale, senza subire l’imposizione di capolista
scelti dal capo del Partito (motivo n.
10). Inoltre, pur eleggendo i loro
rappresentanti al primo turno, hanno il privilegio di partecipare
anche al secondo turno di ballottaggio per determinare la lista
vincente nel resto d’Italia (motivo n.
9).
8 -
La legge
reitera il privilegio dell’esenzione dalla raccolta delle firme per
la presentazione le liste collegate ai gruppi parlamentari costituiti
all’inizio della legislatura o, per le prossime elezioni, anche al
1° gennaio 2014 (quest’ultimo è un
avallo al fenomeno dei parlamentari che cambiano casacca e, in
particolare, un omaggio ad personas
di NCD e AP). La
normativa è incostituzionale perché discrimina irragionevolmente i
nuovi soggetti politici rispetto ai gruppi già presenti in
Parlamento (motivo
n. 11).
9 -
Infine, la legge entrerà in vigore il 1° luglio 2016, quando
certamente non sarà entrata in vigore (occorrerà com’è noto
anche un referendum) la nuova Costituzione che prevede l’elezione
indiretta del Senato. Se si dovesse andare a votare con le due leggi
attualmente in vigore (porcellum per il Senato e italicum per la
Camera), a causa della diversità tra le due soglie di accesso
(rispettivamente 8% e 3%, anche meno per la lista di minoranza più
votata) si avrebbero due maggioranze diverse. Il voto non sarebbe
uguale, perchè i candidati con lo stesso numero di voti avrebbero
meno possibilità al Senato che alla Camera, né libero, perchè i
partiti politici non potrebbero presentarsi con le stesse liste alla
Camera ed al Senato (motivo n. 14).
10 -
Non è, ovviamente, motivo di ricorso ma non è inutile ricordare che
gli effetti dell’Italicum vanno esaminati in combinato disposto con
la riforma costituzionale. Questa attribuisce alla sola Camera dei
deputati il rapporto fiduciario con il Governo, il quale, pur essendo
espressione di una minoranza eletta nell’indicato modo
costituzionalmente illegittimo, diverrebbe a pieno titolo il dominus
dell’agenda parlamentare e avrebbe in
sostanza il potere di vita e di morte della legislatura.
Questo è
l’elenco complessivo di coloro che hanno sottoscritto il ricorso
depositato presso il Tribunale di Bari il 25 novembre 2015.
I nominativi sono ordinati in ordine alfabetico.
I nominativi sono ordinati in ordine alfabetico.
(seguono 95
nominativi)
............................
L'ITALICUM è la legge elettorale (TRUFFA??) fatta approvare dal Governo di Matteo Renzi nel 2015 con il voto di fiducia e simile, in peggio, alla precedente legge elettorale "PORCELLUM", dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
RispondiEliminaPeccato che la stampa locale (salvo lodevoli eccezioni) non ne parli e non informi i lettori.
"L’Italicum è illegittimo perché su ben 3 articoli su 4 è stata posta la fiducia, che com’è noto fa decadere tutti gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari, restringe al massimo i tempi della discussione e in definitiva costringe deputati e senatori ad esprimersi con un sì o con un no. Come sulla legge Acerbo del 1923 e la “legge truffa” del 1953 (per cui il Governo almeno si giustificò con l’urgenza determinata dalla prossima convocazione dei comizi elettorali)."
RispondiEliminaNOTA BENE
Le legge Arcerbo del 1923 fu FUNZIONALE al successivo REGIME FASCISTA; la “legge truffa” del 1953 fu successivamente abolita dal Parlamento stesso.
Il ricorso contro l'ITALICUM è stato depositato anche presso il Tribunale di Trieste, unico tribunale regionale competente in materia.
RispondiEliminaOra c'è solo da sperare che il rinvio alla Consulta sia il più rapido possibile.....
"Questo è l’elenco complessivo di coloro che hanno sottoscritto il ricorso depositato presso il Tribunale di Bari il 25 novembre 2015.
RispondiEliminaI nominativi sono ordinati in ordine alfabetico."
1 ALBRIZIO ARTURO
2 ALLEGRETTA FRANCESCO
3 AMORUSO ASSUNTA
4 ARGERI PIERO
5 BARBAROSSA MARIA IMM.
6 CALAMO SPECCHIA MARINA
7 CAMASTRA ANTONIA
8 CAMPANELLA GIUSEPPE
9 CAMPANELLA PAOLO
10 CARONE ALBERTO
11 CATALDO MARIA
12 CATONE ANDREA
13 CAVALLUZZI RAFFAELE
14 CEGLIE FLAVIO
15 CHIRULLI TIZIANA
16 CINQUEPALMI AGOSTINO
17 COLAIANNI NICOLA
18 CORALLO PIERPAOLO
19 D’AMBROSIO GEMMA
20 D’AMBROSIO GIUSEPPE
21 DAMIANI ANGELO
22 DAMMICCO ROBERTO
23 DE ANGELIS AURELIO
24 DE ANGELIS VINCENZO
25 DE LEONARDIS ANGELO
26 DE LEONARDIS FABIO
27 DE LUISI MICHELE
28 DE MARIO FRANCO
29 DE PADOVA MARIA VITTORIA
30 DE RAZZA SABINO
31 DE ROBERTIS VINCENZO
32 DE VITO GIANLUIGI D.
33 DI FONZO ANDREA
34 DI IASIO DOMENICO
35 DI MUNDO AGOSTINO
36 FIORE TOMMASO
37 FOGGETTI ETTORE
38 GADALETA ANTONIO
39 GAROFALO GIUSEPPE
40 GIORGIO LUISA ANNAMARIA
41 GRISULLI IRENE
42 GROTTOLA DONATA
43 GUARNIERI ANNAMARIA CARMELA
44 GUERRA ANTONIA
45 GULINO ALFONSO
46 ILLUZZI MARIA GRAZIA
47 LAPADULA GIOVANNI
48 LEONE ANTONIO
49 LEUZZI MARIA ARMIDA
50 LIANTONIO LUIGI
51 MAGRONE NICOLA
52 MANGINI GIUSEPPE STEFANO ANTONIO
53 MARCHETTI LAURA
54 MARTINO PASQUALE
55 MASTROROCCO EMILIO
56 MC BRITTON MONICA
57 MONTANARI MARCELLO
58 MONTANARO EMILIANO
59 MONTEDORO CARLO
60 NAPOLI NICOLA
61 NIGRO CECILIA
62 PAGLIARULO GIUSEPPE
63 PALOMBA GIUSEPPE NICOLA
64 PAPPALARDO FERDINANDO
65 PERRONE NICOLA
66 PESCE VITTORIO DELFINO
67 PIGLIONICA ANTONIO RAFFAELE
68 PISCITELLI BEATRICE
69 PUGLISI LUCA
70 QUASSIA PIETRO
71 RICCO ROSALIA
72 RINELLA LEONARDO
73 ROMANAZZI PALMINA
74 RUSTICO ANTONELLO
75 SCARAMUZZI CONSIGLIA
76 SCORZA LEONARDO
77 SECHI MARIO
78 SIGNORILE LOREDANA
79 SPAGNOLETTI MARIO
80 SPORTELLI ALBERTO
81 STRIPOLI ANTONIETTA
82 TARULLI MARIA GRAZIA
83 TELARICO ENZO
84 TORRE ALESSANDRO
85 TOSTO ANGELA
86 TOSTO FRANCESCA
87 TROCCOLI ISABELLA
88 TROILO ANGELO
89 TROILO ANTONELLA
90 VALENTINI GAETANO
91 VARRESE DOMENICO
92 VELATI LAURA
93 VENDOLA NICOLA
94 VINELLA PAOLO ANDREA
95 VOZA PASQUALE
.................