REGIONE
RIFORMA
ENTI LOCALI
UNIONI
TERRITORIALI INTERCOMUNALI
IL
FALLIMENTO POLITICO
DI
DI
SERRACCHIANI-PANONTIN?
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Dal quotidiano
IL
GAZZETTINO (Ud)
Giovedì
14 gennaio 2016 – pag. 8
IL
PRESIDENTE DELL'ANCI FVG
Pezzetta:
"No
alle imposizioni,
sì a piani strategici attuabili"
Trieste
- “Niente imposizioni, per
carità, le aggregazioni dei Comuni devono essere volontarie
e del resto la stessa ANCI nazionale, ha chiesto al Governo di
modificare le legge Delrio, rimuovendo l'obbligo di aggregazione per
i Comuni sotto i 5mila abitanti”.(...)
In
ogni caso “il sindaco e gli altri organi democratici dei Comuni
devono poter continuare a decidere il futuro della propria comunità,
la rappresentanza democratica non può in alcun caso essere ridotta o
annullata” (…) (MB)
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COMMENTO
Era ovvio e
prevedibile che con l'arroganza politica e l'imposizione dall'alto priva di
rispetto della democrazia e della autonomia costituzionale di cui
godono i Comuni (art. 5 e 114 della Costituzione italiana), non si sarebbe giunti ad alcun esito positivo della
riforma degli enti locali.....
Le Unioni Territoriali Intercomunali (Unioni di Comuni), come da sentenza della Corte Costituzionale nr. 50/2015, non sono nuovi enti locali (e dunque non sono "un ente locale di area vasta"!), ma solamente una "associazione tra Comuni" emanazione dei Comuni stessi. Non hanno dunque compiti di sviluppo di area vasta ma svolgono solo funzioni comunali in forma associata.
http://comitat-friul.blogspot.it/2015/12/regione-uti-la-costituzione-italiana.html
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Secondo la Corte Costituzionale (sentenza nr. 50/2015):
« 6.2.1.
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Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.
Tali Unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune (...)
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Tali Unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune (...)
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LA
REDAZIONE DEL BLOG
Il grande imbroglio politico è avere fatto credere che le UTI sostituivano le province nella funzione di "enti locali di area vasta". Le UTI sono solamente una "associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza".
RispondiEliminaE le funzioni di area vasta svolte dalle Provincie? Saranno ora di competenza della regione e/o qualche agenzia/baraccone regionale!!! In una operazione di centralismo regionale (tutto ora sarà gestito da Piazza Unità d'Italia a TRIESTE!!!) che viola l'art. 5, l'art. 114 e l'art. 118 della Costituzione italiana. La Giunta regionale di una regione ad AUTONOMIA SPECIALE, risulta essere più centralista del governo italiano....
Questa è la "grande" riforma degli Enti Locali targata Serracchiani-Panontin, al netto delle chiacchiere ideologiche....
ART. 5 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPIO AUTONOMISTICO:
RispondiElimina“L’articolo 5 introduce, in via di principio, la garanzia di un’ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali nel perseguimento e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di autonomia in favore dei rispettivi enti esponenziali. Con l’articolo 5 Il principio autonomistico da modello organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE. “
https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/04/18/articolo-5/
Chi ricorda all’assessore Paolo Panontin e alla presidente Debora Serracchiani che il “Principio Autonomistico” è un principio fondamentale dell’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE che non può essere violato?
RispondiEliminaChi ricorda all’assessore Paolo Panontin e alla presidente Debora Serracchiani che le UTI “non sono enti locali” ma solamente "associazioni tra Comuni" per l'esercizio congiunto di funzioni proprie dei Comuni, ossia sono una EMANAZIONE dei Comuni, con tutto ciò che ciò significa sul piano giuridico e costituzionale?