lunedì 22 agosto 2011

SOPPRESSIONE PROVINCE - LA CARTA COSTITUZIONALE E' CARTA STRACCIA?




SOPPRESSIONE PROVINCE
LA CARTA COSTITUZIONALE
E’ CARTA STRACCIA?
----------

E da noi in Regione,
la soppressione
delle Province
di Gorizia e Trieste,
una personale
 "boutade estiva",
di Renzo Tondo ?
---------

Le Province esistono in tutta Europa, anche se con nomi diversi ed è tutto da dimostrare se la soppressione delle Province con meno di 300 mila abitanti costituisca un effettivo risparmio o solo fumo per nascondere i veri sprechi della politica, dal momento che comunque gli attuali dipendenti delle Province non sono licenziabili e la Costituzione riserva a questi Enti – che hanno pari grado costituzionale delle Regioni e dei Comuni (art. 114 cost.), compiti ben precisi  che comunque a “qualcuno” devono essere assegnati (quindi i costi relativi agli stipendi e ai compiti svolti, non sono cancellabili).

 Con questo Post desideriamo fornire  alcune informazioni di carattere giuridico/costituzionale che ci paiono particolarmente interessanti.
La Redazione del Blog
-------------

IL GAZZETTINO – Udine  - domenica 21 agosto 2011 – pagina V

IL GOVERNO
NON PUO’ IMPORRE NULLA.
di Daniele Trabucco e Enrico Schenato

Dal 13 agosto scorso sono in vigore le nuove norme nell'ambito della manovra anticrisi, pensata dal Governo per ridurre i costi della politica. Di particolare interesse è la parte del decreto-legge n. 138/2011 che riguarda la soppressione delle Province con meno di 300.000 abitanti.
Alcune osser­vazioni si impongono per quanto riguarda il profilo di costituzionalità della norma.
Da un lato, è largamente discutibile la scelta di cancellare Province con decreto-legge. Il ricorso alla fonte del decreto legge richiede la compresenza dei requisiti di straordina­rietà, urgenza e necessità. Ad avviso di chi scrive, mancherebbe il presupposto della necessità, ossia la impossibilità di provvede­re con strumenti legislativi ordinali.
C'è poi da chiedersi se non si dovrebbero pronun­ciare tutti i comuni interessati, vista la previsione dell'art. 133 primo comma Cost. in base al quale il mutamento delle circo­scrizioni provinciali nell'ambito di una Regione avviene con leggi della Repubbli­ca, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La norma stabilita nel decreto-legge stabilisce la soppressione delle province e in secondo luogo una volta cancellate le istituzioni provinciali attribui­sce ai comuni del territorio della circoscri­zione delle Province soppresse l'iniziativa di cui all'art. 133 Cost. al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale.
Ciò è in palese violazione della Carta Costituzionale che, invece, come detto innanzi, all'art. 133 Cost. prevede espressamente che il mutamento della circoscrizione debba avvenire con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione stessa.
Di conseguenza, alla luce della suddetta nor­ma di rango costituzionale, la cessazione istituzionale delle Province non rientra nella disponibilità della semplice legge dello Stato, ma dipende dall'iniziativa dei Comuni, gli unici legittimati ad avviare l'iter di soppressione, previo parere della Regione.
Un ulteriore profilo che potrebbe scaturi­re dal decreto si pone in termini di applicabilità o meno dello stesso alle cin­que Regioni italiane ad ordinamento differenziato, non potendo, in relazione a queste ultime, per quanto riguarda il mutamento della circoscrizione provinciale, farsi appli­cazione dell'art. 133 Cost. Il Governo non ha alcuna competenza a legiferare su questa materia, in quanto a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993 la potestà legislativa primaria in materia di ordina­mento degli enti locali e delle relative circoscrizioni è affidata in via esclusiva alle medesime Regioni.
Prendendo in disa­mina il caso del Friuli Venezia Giulia, lo Statuto di cui alla legge costituzionale n. 1/1963, all'art. 4, comma I-bis, dispone evidentemente che la Regione ha potestà legislativa primaria sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Nonostante la concisione dell'espressione utilizzata nella disposizione statutaria, la materia ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni va intesa in senso ampio, includendo anche ogni fenomeno di mutamento e/o soppressione degli stessi.
Daniele Trabucco - Università di Padova
Enrico Schenato - avvocato del Foro di Venezia
-------------


Per quanto riguarda la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia , l'art. 8 della norma paracostituzionale di attuazione dello statuto speciale, D. Lgs. Att. Spec. 9/97, che sotto riportiamo, e che non ci risulta soppresso o modificato, limita e regola la podestà legislativa della Regione, così come anche riportato in un articolo pubblicato sul quotidiano il Piccolo di Trieste in data 17 agosto 2011

 http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2011/08/17/news/sopprimere-la-provincia-impossibile-1.775818 






D. Lgs. att. Stat. Spec. 9/97
art. 8




Art. 8

 Circoscrizioni provinciali


1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà' dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
-------------------------


Nessun commento:

Posta un commento