La
contro-riforma
delle
UTI
(Unioni
Territoriali Intercomunali)
ALCUNE DOMANDE
ALLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE
FRIULI-V.G.
………..
ALCUNE DOMANDE
ALLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE
FRIULI-V.G.
………..
PONIAMO ALCUNE
DOMANDE
ALLA
NUOVA GIUNTA REGIONALE
Nella
cancellazione/modifica/controriforma delle UTI che la Giunta
regionale Fedriga si appresta ad effettuare, giustamente
considerato il mare di problemi creati ai Comuni da questa legge regionale di riforma enti locali targata Panontin/Serracchiani, l'assenza
di democrazia nel percorso legislativo delle legge istitutiva delle UTI, la necessità di rimediare ai troppi ricatti e
penalizzazioni posti in essere a danno dei Comuni che non hanno
aderito alle UTI, la necessità di rispettare l'art. 5 della Costituzione italiana, poniamo
due domande alla Giunta Fedriga:
- come pensa di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale nr. 50 del 2015 con cui la Consulta ha precisato che “le Unioni di Comuni NON SONO ENTI LOCALI” e neppure "UN ENTE TERRITORIALE ULTERIORE E DIVERSO RISPETTO ALL'ENTE COMUNE"?
Alla luce di questa sentenza, come può una “associazione tra Comuni”, per sua natura giuridica subordinata ai Comuni stessi che l'hanno generata, essere a elezione diretta e dunque a gestione autonoma rispetto ai Comuni stessi? - nel modificare la riforma enti locali approvata dalla Giunta Serracchiani, si terrà conto finalmente anche della Ordinanza del TAR del Lazio di rinvio alla Corte Costituzionale (Ordinanza pubblicata il 20 gennaio 2017) e più specificatamente del punto in cui i magistrati del TAR del Lazio ritengono “rilevante e non manifestamente infondata" la dubbia costituzionalità "dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni, mediante unioni o convenzioni, da parte dei Comuni"?
http://comitat-friul.blogspot.it/2017/03/per-il-tar-del-lazio-la-gestione.html
Stranamente sia la politica regionale che la stampa locale hanno sempre ignorato questa importante Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del TAR del Lazio nonostante la sua lettura ponga molti interrogativi sulla costituzionalità della normativa, anche regionale, sulle "Unioni di Comuni" (UTI da noi in regione) e soprattutto sull' "obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni comunali" e il ricorso al TAR del Lazio sia stato sottoscritto da ben 2.200 Comuni italiani….
LA REDAZIONE DEL BLOG
Ci sarà una risposta alle nostre due domande?
RispondiEliminaSe ci sarà provvederemo a pubblicarla sul nostro Blog.
LA REDAZIONE DEL BLOG
Il Presidente Fedriga ha proposto CINQUE CANTONI al posto delle attuali 18 UTI. Ma questi CINQUE CANTONI sono comunque delle UNIONI DI COMUNI, ossia associazioni comunali. E tutte le considerazioni fatte dal TAR del Lazio per le Unioni, valgono anche per i CANTONI di Fedriga. CANTONI che non sono ENTI LOCALI!!!
RispondiEliminaA mero titolo informativo, la legge parlamentare DelRio - riforma statale enti locali - a anni di distanza non ha ancora trovato applicazione a causa della pesantissima e giustificata ostilità dei Comuni italiani a cui questa legge statale SCIPPA le Funzioni comunali tutelate dall'articolo 5 della Costituzione italiana.
RispondiEliminaIn regione - Giunta Serracchiani - invece hanno voluto dimostrare di essere più bravi del ministro Delrio e hanno imposto con arroganza politica e continui ricatti a non finire, una legge di riforma che ora - fortunatamente - sarà rivista….
DOCUMENTI
RispondiEliminaLegge regionale Friuli-VG 26/2014
CAPO II
COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 5
(Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. (....)
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Sentenza della Corte Costituzionale
nr. 50 del 2015
Il D.Lgs. 267/2000 definisce le Unioni di Comuni come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 ha chiarito che si tratta di una "forma istituzionale di associazione tra Comuni" e non un nuovo ente locale.
Copia/incolla dalla Sentenza della Corte costituzionale nr. 50 del 2015:
« Tali unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117. »
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Dal sito istituzionale del Consiglio regionale:
RispondiElimina28 GIUGNO 2018
" (…) Non è uno stop alle Uti - ha quindi detto Roberti rispondendo al consigliere Iacop - ma è un intervento per far sì che fra due giorni 10 Uti su 18 non siano fuori legge, poichè si è creato uno strumento così complesso che le Unioni non riescono a fare ciò che dovrebbero.
Nessuno ha intenzione di andare a penalizzare alcuno. I 150 Comuni che hanno aderito alle Uti l'hanno fatto in base alla legge e HANNO AVUTO UN SACCO DI SOLDI; i 54 COMUNI RIMASTI FUORI NON HANNO RICEVUTO NULLA. E' STATO PUNITO CHI NON HA SEGUITO UN DATO PERCORSO: noi abbiamo detto che quella linea cambierà, perchè punendo un Comune si punisce non il sindaco ma il cittadino che lì vive e che avrà meno servizi. Noi non vogliamo commettere lo stesso errore. I piani di sviluppo non verranno toccati, andremo a reperire le risorse per pareggiare i conti e far sì che i cittadini che erano diventati di serie B ritornino a essere come tutti gli altri."
http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=591708
Copia/incolla dalla Sentenza della Corte costituzionale nr. 50 del 2015:
RispondiElimina« Tali unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117. »
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Spiegazione:
"IMPROPRIA DEFINIZIONE SUB COMMA 4 ART. 1"
Il riferimento è al comma 4 art. 1 della legge Delrio (riforma enti locali) nr. 56 del 2014 che così recita: "4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141."
PER LA CONSULTA LA DEFINIZIONE DI "ENTI LOCALI" E' IMPROPRIA. Questa definizione è stata mantenuta anche nella legge regionale del Friuli-VG di riforma enti locali nr. 26 del 2014 e dovrebbe - alla luce di questa sentenza della Corte Costituzionale - ESSERE ELIMINATA E SOSTITUITA CON IL TERMINE GIURIDICO DI "ASSOCIAZIONE DI COMUNI".
RASSEGNA STAMPA
RispondiEliminaDa: http://www.agenparl.com/legge-calderoli-tar-accoglie-ricorso-5-comuni-campani-pinto-asmel-evidente-lesione-principio-autonomia-degli-enti-locali/
AGENPARL) – Napoli, 23 gen 2017 –
“Ben nove articoli della Costituzione violati in un solo articolo legge. Sono probabilmente la testimonianza di un record e sicuramente un duro colpo, forse definitivo, alla ormai celebre legge Calderoli (decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010) sull’accorpamento coatto dei piccoli comuni (con popolazioni inferiori ai 5mila abitanti) le motivazioni dell’ordinanza del Tar del Lazio che sospende la circolare ministeriale applicativa del 12 gennaio 2015 e “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” dell’art. 14 di quella legge per contrasto con gli art. 3, 5, 77, 95, 97, 114, 117, 119 e 133 della Costituzione italiana. La battaglia giudiziaria era iniziata quasi due anni fa, nel marzo del 2015, su iniziativa dell’Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che raggruppa oltre 2200 Comuni in tutt’Italia e che si era costituita in giudizio come espressione esponenziale dei 5700 comuni italiani a rischio accorpamento, affiancando nel ricorso al Tar Campania i comuni di Liveri (NA), Dragoni (CE), Baia e Latina (CE), Buonalbergo (BN) e Teora (AV).(...)”
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Da:
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_rsquo_adunanza_piccoli_comuni_rivolta_contro_le_unioni_coatte-1013043.html
3 maggio 2015
(...)Una norma incostituzionale per la lesione del principio di autonomia degli Enti Locali e del principio di ragionevolezza della legge
I comuni nel ricorso al Tar contestano l’incostituzionalità della norma, perché lede il principio di autonomia degli Enti Locali, garantito dalla Costituzione, ma soprattutto la sua irragionevolezza in quanto i dati ISTAT sulla spesa dei comuni evidenziano che i piccoli comuni hanno una spesa annua di 852 euro pro capite a fronte della media nazionale di 910 euro e della media dei grandi comuni pari a 1256 euro. “Dati che dimostrano - spiega Francesco Pinto, Presidente dell’associazione ASMEL - che non c’è affatto una correlazione tra piccole dimensioni del comune e costi di gestione (che sarebbe l’assunto alla base di questa normativa) ma c’è invece una correlazione opposta, perché è proprio nei piccoli comuni, dove è più agevole e stretto il rapporto con i cittadini, che è più semplice contenere i costi”.
(…) “Nei piccoli Comuni - spiega Pinto - funziona da calmiere il “controllo sociale” sulle spese, tanto più efficace quanto minore è la dimensione demografica ed inoltre i piccoli Municipi si avvalgono di amministratori locali attivissimi e ed a costo vicino allo zero ed è evidente allora che più cresce la dimensione demografica più si attenua il controllo sociale delle spese e si accrescono le rigidità delle procedure e degli istituti contrattuali”.
La proposta di Asmel: accorpamento di servizi e non di funzioni
(…) “Le gestioni associate dei piccoli comuni - spiega Pinto - non decollano perché la legge che vorrebbe imporle è scritta e concepita male. I piccoli comuni hanno tutto l’interesse a mettersi in rete per accorpare i servizi ma non le funzioni, come pretenderebbe la norma che vorrebbe espropriare gli Amministratori delle responsabilità per cui essi vengono eletti. Ad esempio, la funzione tributaria implica che l’Amministrazione, definisca aliquote, maggiorazioni ed esenzioni per i diversi tributi comunali. Ma ciò che magari va bene per Positano, comune turistico e ricco, non necessariamente va bene per il comune limitrofo con cui dovrebbe accorparsi o addirittura fondersi. Molto più utile, ai fini del risparmio, è, invece, la gestione in forma associata dei servizi lasciando le funzioni nella potestà degli amministratori (…)
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PER NON DIMENTICARE:
RispondiEliminaIL GAZZETTINO (Ud)
Giovedì 14 gennaio 2016 – pag. 8
IL PRESIDENTE DELL'ANCI FVG Pezzetta:
"No alle imposizioni,
sì a piani strategici attuabili"
Trieste - “Niente imposizioni, per carità, le aggregazioni dei Comuni devono essere volontarie e del resto la stessa ANCI nazionale, ha chiesto al Governo di modificare le legge Delrio, rimuovendo l'obbligo di aggregazione per i Comuni sotto i 5mila abitanti”.(...)
In ogni caso “il sindaco e gli altri organi democratici dei Comuni devono poter continuare a decidere il futuro della propria comunità, la rappresentanza democratica non può in alcun caso essere ridotta o annullata” (…) (MB)
2 AGOSTO 2018
RispondiEliminaQuale risposta alle nostre domande?
NESSUNA!! NESSUNA RISPOSTA E NESSUNA REAZIONE!!
La politica è un muro di gomma quando non vuole ascoltare.....e soprattutto rispondere!!
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