sabato 25 marzo 2017

PER IL TAR DEL LAZIO LA GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI, VIOLA LA COSTITUZIONE ITALIANA.



PER IL TAR DEL LAZIO

LA GESTIONE OBBLIGATORIA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

VIOLA LA COSTITUZIONE ITALIANA!


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Dalla ORDINANZA pronunciata dal TAR per il Lazio (Sezione Prima Ter) sul ricorso numero di registro generale 6695 del 2015 pubblicato il 20/01/2017 (nr. 1027/2017), di seguito pubblichiamo alcuni significativi passaggi della sentenza di rinvio alla Consulta redatta dai magistrati:
 

"(...) Il petitum della presente controversia concerne, infatti, la domanda di accertamento dell'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di procedere alla costituzione di unioni di Comuni o di convenzioni per l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali (…)

L'attualità dell'interesse a ricorrere, peraltro, permane nonostante le intervenute proroghe del termine fissato dalla legge per l'attuazione dell'obbligo legale gravante sugli enti locali ricorrenti. (….)

5.La questione di costituzionalità, oltre che rilevante, non appare, a questo collegio, manifestamente infondata sotto i profili che saranno di seguito evidenziati.

(…) L’esercizio associato delle funzioni comunali è stato, sin dalla sua introduzione, caratterizzato dalla volontarietà e dalla flessibilità, come è dato evincere dal capo V del titolo II del t.u. enti locali, che nel disciplinare le forme associative degli enti locali (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, accordi di programma) prevede la volontarietà nell’an e la flessibilità nel quomodo della scelta delle forme associative alle quali aderire.

La normativa de qua sembra ribaltare questo assetto che, per gli enti locali di minori dimensioni, da volontario diviene obbligatorio, da flessibile diviene rigido: per i comuni di minori dimensioni l’esercizio di tutte le funzioni fondamentali elencate al comma 28 dell’art. 14, ad eccezione della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (lett. l), devono obbligatoriamente essere svolte in forma associata, con conseguente obbligo di aggregazione della relativa organizzazione burocratica.

Ciò comporta delle rilevanti conseguenze sul normale funzionamento del circuito democratico:

a) gli organi gestionali non sono più sottoposti all’indirizzo politico degli organi rappresentativi. Nell’attuale ordinamento degli enti locali, gli organi politici (consiglio, giunta, sindaco) esercitano la funzione di controllo degli apparati burocratici essenzialmente tramite due strumenti: il potere di indirizzo politico – amministrativo (emanazione di direttive, piani e programmi) e il potere di attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale.
Secondo il modello di gestione associata obbligatoria entrambi i poteri vengono sottratti agli organi politici comunali, i singoli uffici vengono a perdere la loro individualità, dando vita a nuovi uffici co-gestiti da tutti i comuni associati e al conseguente accentramento delle funzioni di indirizzo, con vlnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti, espresso dagli artt. 95 e 97 cost. nonché dell’autonomia degli enti locali coinvolti. Già la Corte Cost., nella sentenza n. 52 del 1969 aveva sottolineato come “l'emanazione dei provvedimenti amministrativi demandati alla competenza degli organi rappresentativi del comune e della provincia si lega con nesso inscindibile all'attività preparatoria ed a quella esecutiva: e non si può non riconoscere, in verità, che la sfera di autonomia sarebbe compromessa se agli enti ai quali essa è riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto la disponibilità degli strumenti necessari alla sua esplicazione.

Il concetto di autonomia locale quale diritto e capacità effettiva di amministrare la parte più importante degli affari pubblici è stato ancor più chiaramente espresso nella cd. Carta europea dell’autonomia locale, convenzione europea firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall’Italia con l. 30 dicembre 1989, n. 439, come tale vincolante, per il legislatore interno, ai sensi dell’art. 117, comma 1, cost., che all’art. 3 così statuisce: “1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. 2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”;

b) l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali appare, inoltre, comprimere, la potestà regolamentare dei comuni riconosciuta, dall’art. 117, comma 6 cost., “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

La Corte Costituzionale ha più volte sottolineato, a salvaguardia della posizione di autonomia dei comuni, la necessità di chiarire i limiti che incontra il legislatore nazionale e regionale nell’esercizio dei poteri di coordinamento dell’esercizio delle funzioni locali. (…)

L’esercizio associato imposto come forma obbligatoria ai comuni di dimensioni minori dall’art. 14, co. 28, d.l. n. 78/2010 investe, infatti, tutte le funzioni fondamentali come individuate al comma 27 del medesimo art.14, eccezion fatta per le funzioni di cui alla lettera l).

Sebbene attraverso l’esercizio associato di tali funzioni, imposto per legge, gli enti interessati non risultino formalmente estinti, occorre tuttavia interrogarsi sull’autonomia che, ai sensi degli artt. 114, 117, co. 6, 118 e 119, cost., residua in capo ai medesimi in termini di: a) potestà regolamentare; b) titolarità d’esercizio di funzioni proprie o conferite; c) autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Come correttamente osservato da parte ricorrente, l’autonomia di un ente territoriale non può essere disgiunta dalla titolarità di un “nucleo minimo” di attribuzioni e delle correlate potestà regolamentari e finanziarie. Questo nucleo minimo non può che essere rappresentato dalle funzioni fondamentali, per le quali opera una riserva costituzionale di esercizio individuale.

Le norme del d.l. n. 78 del 2010, in tal sede censurate, hanno disposto la traslazione di tutte queste funzioni ad un soggetto nuovo o diverso, spogliandone il precedente titolare, ciò che, ai fini dell'art. 133, comma 2 Cost., non appare distinguibile dall'estinzione dell'ente locale per fusione o incorporazione. (…)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (….)

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (...)

Dispone la sospensione parziale del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (...)"
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NOTA DELLA REDAZIONE DEL BLOG

Il rinvio alla Corte Costituzionale pubblicato il 20 gennaio 2017 (Tar del Lazio) della "questione della legittimità costituzionale"  dell'obbligo dei piccoli Comuni (quelli con meno di 5.000 abitanti) di procedere alla costituzione di Unioni di Comuni, UTI da noi in regione, che per altro NON sono un "ente locale" ma solo una "emanazione dei Comuni stessi", come da sentenza nr. 50 del 2015 della Consulta, e la conseguente  espropriazione delle  funzioni comunali fondamentali, pare non destare nella nostra Regione particolare interesse. Viene avvertito e denunciato solo  il caos amministrativo conseguente a questa espropriazione di funzioni comunali, ma non il pericoloso deficit di democrazia denunciato dai magistrati del Tar del Lazio
     

Ricordiamo che anche le Regioni a statuto speciale - al pari delle regioni a statuto ordinario e del Parlamento - sono tenute al rispetto sia dei "Principi fondamentali" della Costituzione italiana  (come il Principio autonomistico definito all'art. 5),  che dei  trattati internazionali sottoscritti e ratificati anche dallo Stato italiano come la "Carta europea dell’autonomia locale" (vedi articolo 4 dello Statuto di autonomia speciale della regione Friuli -VG).

Come scrivono i magistrati del Tar del Lazio nella loro Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, siamo dunque in presenza di un grave problema di "funzionamento del circuito democratico"  e non di un "problemino" di comunicazione ("non siamo riusciti a farci capire") come ripete spesso  l'assessore regionale Paolo Panontin.....


LA REDAZIONE DEL BLOG    

8 commenti:

  1. CHI SONO I RICORRENTI?

    2.200 Comuni di tutta Italia rappresentati al TAR del Lazio dalla "Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli enti Locali - A.S.M.E.L.", più altri singoli Comuni.

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  2. RASSEGNA STAMPA

    Da: http://www.agenparl.com/legge-calderoli-tar-accoglie-ricorso-5-comuni-campani-pinto-asmel-evidente-lesione-principio-autonomia-degli-enti-locali/

    AGENPARL) – Napoli, 23 gen 2017 –

    “Ben nove articoli della Costituzione violati in un solo articolo legge. Sono probabilmente la testimonianza di un record e sicuramente un duro colpo, forse definitivo, alla ormai celebre legge Calderoli (decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010) sull’accorpamento coatto dei piccoli comuni (con popolazioni inferiori ai 5mila abitanti) le motivazioni dell’ordinanza del Tar del Lazio che sospende la circolare ministeriale applicativa del 12 gennaio 2015 e “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” dell’art. 14 di quella legge per contrasto con gli art. 3, 5, 77, 95, 97, 114, 117, 119 e 133 della Costituzione italiana. La battaglia giudiziaria era iniziata quasi due anni fa, nel marzo del 2015, su iniziativa dell’Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che raggruppa oltre 2200 Comuni in tutt’Italia e che si era costituita in giudizio come espressione esponenziale dei 5700 comuni italiani a rischio accorpamento, affiancando nel ricorso al Tar Campania i comuni di Liveri (NA), Dragoni (CE), Baia e Latina (CE), Buonalbergo (BN) e Teora (AV).(...)”

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    Da:
    http://ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_rsquo_adunanza_piccoli_comuni_rivolta_contro_le_unioni_coatte-1013043.html

    3 maggio 2015

    (...)Una norma incostituzionale per la lesione del principio di autonomia degli Enti Locali e del principio di ragionevolezza della legge

    I comuni nel ricorso al Tar contestano l’incostituzionalità della norma, perché lede il principio di autonomia degli Enti Locali, garantito dalla Costituzione, ma soprattutto la sua irragionevolezza in quanto i dati ISTAT sulla spesa dei comuni evidenziano che i piccoli comuni hanno una spesa annua di 852 euro pro capite a fronte della media nazionale di 910 euro e della media dei grandi comuni pari a 1256 euro. “Dati che dimostrano - spiega Francesco Pinto, Presidente dell’associazione ASMEL - che non c’è affatto una correlazione tra piccole dimensioni del comune e costi di gestione (che sarebbe l’assunto alla base di questa normativa) ma c’è invece una correlazione opposta, perché è proprio nei piccoli comuni, dove è più agevole e stretto il rapporto con i cittadini, che è più semplice contenere i costi”.

    (…) “Nei piccoli Comuni - spiega Pinto - funziona da calmiere il “controllo sociale” sulle spese, tanto più efficace quanto minore è la dimensione demografica ed inoltre i piccoli Municipi si avvalgono di amministratori locali attivissimi e ed a costo vicino allo zero ed è evidente allora che più cresce la dimensione demografica più si attenua il controllo sociale delle spese e si accrescono le rigidità delle procedure e degli istituti contrattuali”.

    La proposta di Asmel: accorpamento di servizi e non di funzioni

    (…) “Le gestioni associate dei piccoli comuni - spiega Pinto - non decollano perché la legge che vorrebbe imporle è scritta e concepita male. I piccoli comuni hanno tutto l’interesse a mettersi in rete per accorpare i servizi ma non le funzioni, come pretenderebbe la norma che vorrebbe espropriare gli Amministratori delle responsabilità per cui essi vengono eletti. Ad esempio, la funzione tributaria implica che l’Amministrazione, definisca aliquote, maggiorazioni ed esenzioni per i diversi tributi comunali. Ma ciò che magari va bene per Positano, comune turistico e ricco, non necessariamente va bene per il comune limitrofo con cui dovrebbe accorparsi o addirittura fondersi. Molto più utile, ai fini del risparmio, è, invece, la gestione in forma associata dei servizi lasciando le funzioni nella potestà degli amministratori (…)

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  3. LA SOLUZIONE?

    "Molto più utile, ai fini del risparmio, è, invece, la gestione in forma associata dei servizi lasciando le funzioni nella potestà degli amministratori (…)"

    MA CHI LO PROPONE ANCHE IN REGIONE VIENE "DEMONIZZATO"....

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  4. Ciò che la "NARRAZIONE" sulle UTI dell'assessore Paolo Panontin non racconta ai cittadini della regione Friuli - Venezia Giulia è che il fine ultimo della riforma degli enti locali IMPOSTA a forza di ricatti dalla Giunta Serracchiani è la FUSIONE COATTA di tutti i Comuni regionali e la creazione di SOLI 18 Comuni regionali: le UTI sono "DI FATTO" 18 nuovi Comuni che nascono dalla "FUSIONE COATTA" dei Comuni che ne fanno parte. Peccato che le Unioni dei Comuni (chiamate UTI da noi in regione) non siano neppure ENTI LOCALI ma solo istituzioni "emanazione dei Comuni stessi" (sentenza Corte Costituzionale nr. 50 del 2015).

    Una FUSIONE COATTA non dichiarata nella legge di riforma regionale enti locali nr.26 del 2014, e non scelta dai cittadini con referendum, ma IMPOSTA con lo svuotamento dei Comuni effettuato con la TRASLAZIONE delle FUNZIONI COMUNALI FONDAMENTALI dai Comuni alle Uti.

    Vogliamo una buona volta smetterla con le "NARRAZIONI" e incominciare a rispettare la Costituzione italiana e gli accordi internazionali?

    Con la riforma regionale enti locali nr. 26/2014 la Presidente Serracchiani vuole diventare la "prima della classe", e riuscire ad imporre nella regione Friuli-VG ciò che a livello nazionale in sei anni il governo centrale non è riuscito a imporre perché i comuni italiani si sono ribellati a questa imposizione incostituzionale e lo hanno costretto a emanare continue proroghe (l'ultima proroga ha scadenza 31.12.2017): la fusione coatta dei piccoli comuni ottenuta obbligandoli a cedere le loro funzioni fondamentali.

    Una cosa sono i SERVIZI COMUNALI che si possono svolgere con una gestione associata intercomunale, altro le FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni...

    Ma tutto questo l'assessore regionale Paolo Panontin e la Presidente Debora Serracchiani lo sanno perfettamente.

    CHI NON LO SA SONO I CITTADINI DELLA REGIONE FRIULI-VG!!!

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  5. DUE DOMANDE ALLA PRESIDENTE SERRACCHIANI:

    1) Anche i magistrati del Tar del Lazio sono in campagna pre-elettorale contro la Giunta regionale Serracchiani e il Partito democratico?

    2) Anche i 2.200 Comuni italiani ricorrenti, sono etichettabili come "Comuni ribelli" che non vogliono "il bene" delle loro comunità?Tutti Comuni di centro-destra i 2.200 Comuni ricorrenti? A proposito l'ex-Ministro Calderoli è .... LEGA NORD!! E il suo Decreto legge poi convertito in legge di cui l'art 14 rinviato alla Corte Costituzionale è stato mantenuto anche da tutti i Governi successivi al 2010, Renzi incluso...

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  6. Dal quotidiano IL MESSAGGERO VENETO sabato 11 marzo 2017 - pagina 2 - intervista all'assessore Paolo Panontin a cura di Mattia Pertoldi:

    (...)
    DOMANDA: (UTI) Lo scontro istituzionale , è tutt'altro che sopito. Non crede che, almeno per quanto riguarda il rapporto con i sindaci, la madre di tutti gli errori sia stata, in origine, l'obbligatorietà di adesione alle Uti contenuta nella riforma?

    RISPOSTA - In realtà il concetto nasce a livello nazionale, all'interno della Carta delle Autonomie voluta dall'allora ministro CALDEROLI e poi fatta propria da Tremonti, Letta e infine Delrio anche se lo Stato, anno dopo anno, posticipa l'obbligatorietà di associazione. (....)
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    COMMENTO DELLA REDAZIONE DEL BLOG:

    Se l'articolo 14 della legge Calderori sarà giudicato incostituzionale dalla Consulta, TUTTA la legge regionale nr. 26 del 2014 - riforma regionale enti locali Serracchini/Panontin - risulterà incostituzionale perché è incostituzionale espropriare i COMUNI delle loro FUNZIONI FONDAMENTALI.

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  7. Come poi si possano rendere elettive le cariche amministrative dell'Uti lo sa solo Panontin, dal momento che le UTI NON SONO UN ENTE LOCALE e non hanno personalità giuridica anche se questo è quanto si legge nella L.r. 26/2014. Non e' un ente locale perché così ha deciso la Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 50 del 2015...

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  8. PER NON DIMENTICARE:

    IL GAZZETTINO (Ud)
    Giovedì 14 gennaio 2016 – pag. 8

    IL PRESIDENTE DELL'ANCI FVG Pezzetta:

    "No alle imposizioni,
    sì a piani strategici attuabili"

    Trieste - “Niente imposizioni, per carità, le aggregazioni dei Comuni devono essere volontarie e del resto la stessa ANCI nazionale, ha chiesto al Governo di modificare le legge Delrio, rimuovendo l'obbligo di aggregazione per i Comuni sotto i 5mila abitanti”.(...)

    In ogni caso “il sindaco e gli altri organi democratici dei Comuni devono poter continuare a decidere il futuro della propria comunità, la rappresentanza democratica non può in alcun caso essere ridotta o annullata” (…) (MB)

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