LEGGE ELETTORALE
PER LE EUROPEE E TUTELA
MINORANZE LINGUISTICHE
Dopo il rinvio alla Consulta dei Tribunali di Trieste e Cagliari su incostituzionalità discriminazione minoranze linguistiche, sta iniziando la discussione alla Corte Costituzionale ma in Friuli (regione in cui vive la seconda minoranza linguistica - in termini numerici - riconosciuta dalla Stato italiano ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione italiana) pare nessuno lo sappia!
Sulla stampa e la televisione (nazionale e regionale) ci sarà una riga o un fotogramma?
Era
il 15 maggio 2014
(…)
Per la seconda volta nel giro di pochi giorni e ormai alla
vigilia del voto per il Parlamento Ue, la legge elettorale per
le europee viene rimessa alla Corte Costituzionale. Dopo
il tribunale di Venezia, scende
in campo quello di Cagliari, ma
per una questione diversa: le
minoranze linguistiche.
Nell'ordinanza
firmata dal giudice Ignazio Tamponi, infatti, il quesito
sottoposto alla Consulta riguarda il fatto che la
legge 18/1979, quella che regola in Italia il voto per
eleggere gli europarlamentari, modificata nel 2009, ammette
solo le liste di candidati presentate da partiti o gruppi
politici espressi dalle minoranze di lingua francese, tedesca
o slovena, e non di altre minoranze linguistiche.
Una
disposizione che secondo i ricorrenti che si sono rivolti al
tribunale cagliaritano, non rappresenta e non tutela altre
componenti, a cominciare da quella sarda.
(...)
............
Elenco Comuni in cui è riconosciuta ufficialmente la presenza della minoranza linguistica friulana ai sensi della legge 482/99 e dell'art. 6 della Costituzione italiana.
RispondiEliminaPROVINCIA DI GORIZIA:
15 COMUNI SU 25
PROVINCIA DI PORDENONE:
36 COMUNI SU 50
PROVINCIA DI UDINE:
125 COMUNI SU 136
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A titolo di cronaca, pari problema di incostituzionalità esiste con la legge elettorale chiamata "ITALICUM". Legge nei confronti della quale le minoranze linguistiche hanno già presentato ricorso presso i tribunali competenti (dunque anche al Tribunale di Trieste)
Dal sito facebook di "FRIUL INDIPENDENT":
RispondiElimina"Per gentile concessione dei ricorrenti, pubblichiamo la sintesi delle argomentazioni portate ieri 14/6/2016 in Corte Costituzionale dal collegio dei legali, composto dagli avv. Besostri e Bulfone. La decisione della Corte Suprema, con tutte le motivazioni probabilmente verrà depositata prima della pausa estiva (si pensa entro agosto)
pubblicato il 16 Giugno 2016"
http://friulindipendent.blogspot.it/2016/06/ricorso-della-minoranza-friulana-contro.html
Dal BLOG del senatore Felice Besostri 15 giugno 2016
RispondiElimina"Signor Presidente Signore e Signori Giudici,
Le questioni essenziali sono state scritte. In questo giudizio rappresento tre parti costituite ma la discussione può essere unica, come abbiamo richiesto in quanto le posizioni sono identiche e non in conflitto. La Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia sono entrambe regioni Autonome a Statuto Speciale. Il sardo e il friulano sono due -e di gran lunga con il maggior numero di parlanti- delle 12 lingue minoritarie, storiche riconosciute e tutelate ai sensi dell’art. 6 Cost. dalla legge n. 482/1999, di cui ho avuto la ventura di essere stato il relatore nel Senato, quando fu definitivamente approvata. Il rapporto dell’Italia con le sue minoranze linguistiche, anche con quelle prive di uno stato nazionale estero di riferimento, non è stato facile, come dimostra il fatto che dei trattati internazionali conclusi nell’ambito del Consiglio d’Europa e sottoscritti dall’Italia, quali la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1º febbraio 1995 soltanto la seconda sia stata ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302, ma attraverso il richiamo operato dall’art.2 della 482/1999 all’ “attuazione dell’articolo 6 della Costituzione” e all’ “armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali” si deve ritenere che i principi di quelle convenzioni internazionali, anche quella formalmente non ratificata facciano parte del nostro ordinamento e rientrino tra i parametri da rispettare ai sensi dell’art. 117 c. 1 Cost. dalla nostra legislazione.
Di più si tratta della legge per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, non dei membri italiani del Parlamento europeo, una distinzione da tenere sempre presente. E’ pacifico che in questa elezione i cittadini UE, quale che sia la nazionalità posseduta, godano dell’elettorato attivo e passivo. Con il Trattato di Lisbona è radicalmente cambiata la definizione e la natura del Parlamento Europeo, che non rappresenta più ”la popolazione degli Stati membri” bensì i cittadini UE, che vi sono direttamente rappresentati. Nel diritto dell’UE il principio di eguaglianza è fondamentale, come nella nostra Costituzione, anche per la collocazione nel TUE al TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI l’ art. 2 (rilevante anche per il problema delle minoranze ) al TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI, gli artt. 9 (uguaglianza dei cittadini) e 10, par. 1 (democrazia rappresentativa), 2 (rappresentanza diretta dei cittadini nel PE) e 3 (“Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione”); nonché nella CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE gli artt. 20 (uguaglianza) e 39 (Diritto di voto e di eleggibilità).(...)"
CONTINUA A LEGGERE....
http://www.felicebesostri.it/note-per-discussione-orale-nei-giudizi-di-legittimita-costituzionale-n-1732014-e-312015/