COMITATO PER L'AUTONOMIA
ED IL RILANCIO DEL FRIULI
COMUNICATO STAMPA
Udine, 1 Luglio 2011
REGOLAMENTO SULL'INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA FRIULANA.
CONSIDERAZIONI ED ASPETTI CRITICI.
Considerazioni preliminari di fondo
A quattro anni di distanza dall’approvazione della legge regionale 29/2007 (d’ora in poi legge regionale) ed a tre dall’insediamento della Giunta Tondo, finalmente è stata approvata preliminarmente la bozza del Regolamento per l’insegnamento del friulano. Il tempo trascorso ha reso però la situazione della lingua friulana nelle scuole ancora più precaria: solo in una piccola parte di esse si svolge un insegnamento di qualità; in tante scuole i finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi della legge regionale 3/2002 non vengono utilizzati per l’insegnamento linguistico e sono, in ogni caso, insufficienti per garantire quell’apprendimento completo delle abilità linguistiche che la scuola dovrebbe assicurare per ogni lingua.
Mancano insegnanti specializzati e manca una preparazione specifica da parte di coloro che già utilizzano la lingua friulana nell’insegnamento di materie diverse da quelle linguistiche. Si può ritenere che siano solo un centinaio gli insegnanti in possesso delle dovute competenze per svolgere tali attività, mentre si calcola che sarebbero necessari almeno altri 300 insegnanti per coprire il fabbisogno dell’intero territorio, un territorio che chiede a grande maggioranza (il 60% dei genitori) l’attivazione di tale insegnamento. È quindi imprescindibile coprire il fabbisogno di formazione del corpo docente e procedere al successivo riconoscimento da parte della Regione in un apposito elenco, così come previsto dalla legge regionale. Ciò anche perché sono oltre 500 gli insegnanti già in servizio resisi disponibili ad insegnare la lingua friulana nelle scuole attraverso uno specifico percorso di formazione, secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale. È necessario, altresì, impostare una struttura organizzativa in grado di garantire la presenza di un numero sufficiente di insegnanti nei vari istituti scolastici.
Manca infine un coordinamento fra le scuole (cui spetta l’inserimento del friulano nel POF), l’Ufficio scolastico regionale (che deve individuare il fabbisogno di organico), l’Università (che dovrebbe formare gli insegnanti in maniera continuativa) e la Regione. A quest’ultima, secondo la legge regionale, spetta la cabina di regia nonché il compito di garantire il sostegno economico nell’azione di tutela della lingua friulana e di applicazione concreta del plurilinguismo in Friuli-Venezia Giulia.
Ora, dobbiamo chiederci se il Regolamento presentato, frutto di oltre un anno di lavoro, corrisponde a queste esigenze.
Alcuni elementi positivi:
E' valutata positivamente la disposizione (art.3 Reg.to) che disciplina l'opzione per l'insegnamento della lingua friulana con riguardo al fatto che essa, espressa per il primo anno al momento della iscrizione, è da ritenersi valida rispettivamente per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria, per il triennio della scuola secondaria di primo grado, qualora i genitori non revochino l'opzione effettuata. Questa specifica regolamentazione non contrasta con la sentenza della Corte Costituzionale ( non è silenzio assenso) e, nello stesso tempo, non “appesantisce” le scuole e i genitori con adempimenti meramente ripetitivi di anno in anno.
Sono condivisi, nella loro enunciazione (sarà da vedere poi la loro applicazione nel concreto), i “criteri” che devono presiedere alla definizione del “Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana” (art.3); è pure condivisa la sottolineatura (art.6) che il Piano suddetto individua nel plurilinguismo la “dimensione organizzativa e metodologico-didattica” cui richiamarsi.
Alcuni elementi critici:
1) La legge regionale prevede che il Piano applicativo di sistema sia compreso nel regolamento e non rimandato a successivi atti. Tenendo conto che il prossimo anno scolastico è molto vicino, si deve approvare il Piano contemporaneamente al regolamento perché esso costituisce la chiave di volta nell’attuazione della legge regionale (crf. Art. 5 Reg.).
2) La prevista separazione dei due adempimenti (Regolamento prima e Piano poi) porta ad una dilatazione dei tempi di concreto avvio dell’insegnamento e fa pensare che, sotto la copertura di diversi adempimenti, in realtà non si voglia far decollare la legge regionale n.29 del 2007. Non è sostenibile che serva una intera legislatura per applicare una legge. Sempre con riferimento al Piano alla cui approvazione provvede la Giunta Regionale (art.4 Reg.to), è opportuno, per la rilevanza che la materia ha, ci sia anche il parere della Commissione consiliare competente in aggiunta al “sentito” della Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana.
3) Tutta la parte dedicata agli insegnanti – il Capo III – appare oltre che scarna (appena 2 articoli), del tutto insufficiente a corrispondere alle impellenti esigenze di formazione del personale docente e al riconoscimento di uno specifico ruolo all’interno delle scuole. Non è condivisibile, peraltro, la “delega in bianco” all’Ufficio scolastico regionale nell’individuazione dei titoli per l’iscrizione all’elenco, quando la legge regionale affida alla Regione tale compito (crf. Art. 10, c. 2, lett. b Reg.).
4) La parte dedicata al finanziamento delle attività scolastiche, sebbene si concentri positivamente sulla valorizzazione del corpo docente, non è in grado di garantire la presenza di un numero sufficiente di insegnanti nelle scuole che intendono avviare le attività didattiche di e in friulano. Affidare tutta la partita dell’insegnamento ai soli insegnanti che si rendono disponibili a farlo oltre all’orario obbligatorio – come fa l’art. 7 del Regolamento – significa disincentivare l’insegnamento del friulano, soprattutto tenendo conto della scarsissima remunerazione garantita dal Contratto nazionale per tali attività. L’unica soluzione per garantire un tanto è prevedere la possibilità, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, di istituire la figura dell’insegnante di lingua friulana, che dovrà garantire le attività di insegnamento nelle reti di scuole. Qualora tali insegnanti specifici non siano sufficienti, le attività potranno essere svolte in primis dagli insegnanti titolari di cattedra nelle proprie ore e, solo come extrema ratio, da altro personale docente oltre il proprio orario obbligatorio. Va quindi prevista la figura dell’insegnante di friulano e va riconosciuto agli insegnanti che utilizzano la lingua friulana nell’ambito delle proprie ore di insegnamento, un’indennità calcolata sul monte ore necessario alla preparazione dell’attività didattica.
5) Appare debole il ruolo di coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale ruolo potrebbe essere esercitato al meglio valorizzando opportunamente la “Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana” già operante e pagata dalla Regione, cui potrebbero essere affidati – disciplinandoli nel regolamento – specifici compiti tecnico-didattici. In tale contesto andrebbe rafforzato anche il ruolo dell’ARLeF, l’ente strumentale della Regione nelle attività di tutela del friulano.
6) E' bene che le iniziative di informazione e di sensibilizzazione al fine di diffondere presso le famiglie la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del Piano siano curate direttamente dalla Amministrazione regionale. Ricorrere a soggetti esterni sovvenuti richiede procedure ad evidenza pubblica che non possono non dilatare i tempi di azione.
7) Infine, va affrontato, non in sede regolamentare, ma in sede politica ed in particolare nelle prossima discussione sull’assestamento di bilancio, il tema degli investimenti che la Regione dovrà garantire per l’applicazione di questo Regolamento, che non potrà certamente essere attuato con i soli 500mila euro previsti al momento a bilancio. La Regione deve dimostrare con i fatti di credere nell'importanza della legge che essa si è data anche perchè sostenere le minoranze presenti sul territorio significa nel concreto sostenere una delle ragioni su cui trova fondamento la specialità
Questioni generali ed extra Regolamento
Il Consiglio Regionale il 29 luglio 2010 ha approvato la mozione n.74 che reca “linee di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione paritetica per la legislatura parlamentare in corso”.
In tale mozione con riferimento alle “lingue minoritarie” si afferma che bisogna “elaborare una norma di attuazione....che definisca in modo chiaro l'ambito di esercizio della funzione legislativa spettante alla Regione..... in modo da mettere al riparo la legislazione regionale ordinaria in materia di insegnamento delle lingue minoritarie da possibili rilievi di illegittimità costituzionale......”.
E', come noto, la stessa Corte Costituzionale a dare questa specifica indicazione nelle sentenza emessa in occasione dell'esame di legittimità costituzionale della l.r. 29/2007.
E' passato un anno senza frutti.
Ora che la Commissione Paritetica ha ripreso il proprio lavoro è bene che la Regione si attivi anche su questo argomento (sul quale lo scrivente Comitato ha avanzato una propria concreta proposta) come pure su quello del passaggio alla Regione stessa delle competenze in materia di istruzione.
COMITATO PER L'AUTONOMIA
ED IL RILANCIO DEL FRIULI
Il Presidente
Prof. Gianfranco D'Aronco
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