giovedì 9 agosto 2012

UN "INUTILE" ORDINE DEL GIORNO, "INUTILMENTE" ACCOLTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Atto Camera
Ordine del Giorno 9/05389/032
Martedì 7 agosto 2012,
seduta n. 678


UN “INUTILE”
ORDINE DEL GIORNO
 “INUTILMENTE”
ACCOLTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


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Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/032
presentato da
COMPAGNON Angelo
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678


La Camera,
premesso che:
il comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge in esame presenta una interpretazione restrittiva della norma sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche dislocate in «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica» e limita la possibilità di assegnare a quelle istituzioni dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nelle quali siano presenti «minoranze di lingua madre straniera»;
tale formulazione prefigura una preoccupante disparità tra minoranze nazionali che fanno riferimento a una «lingua tetto straniera» e minoranze linguistiche che non possono far valere tale copertura, ciò in violazione alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
la suddetta violazione implicherebbe l'accettazione della circostanza in virtù della quale esistono lingue minoritarie «importanti» (come il tedesco, lo sloveno ed il francese) e lingue minoritarie meno importanti (come il friulano, il sardo e le varietà occitane) che tuttavia il Legislatore pone sullo stesso piano di tutela;
è in corso di ratifica la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie che rafforza il principio di riconoscimento e salvaguardia delle predette minoranza linguistiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di tutelare tutte le comunità linguistiche di antico insediamento nel rispetto di quel pluralismo che ispira il dettato costituzionale.
9/5389/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Compagnon.
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COMMENTO
DELLA REDAZIONE DEL BLOG


“il comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge in esame presenta una interpretazione restrittiva

COMMENTO

“interpretazione restrittiva” o a rischio di “incostituzionalità” ?

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(…) una preoccupante disparità tra minoranze nazionali che fanno riferimento a una «lingua tetto straniera» e minoranze linguistiche che non possono far valere tale copertura,(…)

COMMENTO

Nel sistema giuridico italiano esistono solo “minoranze linguistiche”. Così infatti recita l’art. 6 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

L’uso del termine “minoranze nazionali”, è dunque errato sul piano giuridico e da censurare.

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L'odd al "impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di tutelare tutte le comunità linguistiche di antico insediamento nel rispetto di quel pluralismo che ispira il dettato costituzionale.

COMMENTO

E’ un “ordine del giorno” di nessuna utilità concreta, perché non solo non vincola minimamente il Governo a operare a favore del “pluralismo che ispira il dettato costituzionale”, ma al contrario lo lascia libero di “valutare l'opportunità” di dare o meno attuazione ad obblighi costituzionali primari (art. 6 Cost. italiana), e perfino subordina i diritti delle minoranze linguistiche al “ rispetto degli equilibri di finanza pubblica”.


La Redazione del blog



6 commenti:

  1. In concreto, con questo ordine del giorno, si impegna il Governo....."a tutelare le minoranze linguistiche nel rispetto delle leggi e della Costituzione"...."se lo RITIENE opportuno".....e "se ci sono i soldi" !

    Complimenti!

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  2. A leggere questo ordine del giorno che è meno di una banale “raccomandazione”, non si sa se mettersi a piangere o a ridire tanto è inconsistente l’impegno politico richiesto al Governo che nei fatti la Camera autorizza “ a fare quello che vuole”.

    Incredibile! A fronte di fondamentali obblighi Costiuzionali (art. 6 della Costituzione), di una legge dello Stato italiano (L.482/99), da norme approvate dal Parlamento europeo e sottoscritte dall’Italia, oltre a specifici vincoli para-costituzionali a favore della lingua friulana, con questo ordine del giorno il Governo è libero di non rispettare tutto ciò, “SE LO RITIENE OPPORTUNO” e “SE RITIENE NON CI SIANO I SOLDI”.

    Francamente è troppo anche per il friulano più tollerante!

    E’ fuor di dubbio che la strada per risolvere il problema creato da questo Governo con l’invenzione incostituzionale “lingua madre straniera”, sia esclusivamente il ricorso alla Corte Costituzionale. Non ci sono altre strade !

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  3. Sentenza della Corte Costituzionale 22 Maggio 2009 n. 159

    “(omissis) la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale (omissis); tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (omissis): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 (omissis) e il principio di uguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione (omissis); la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l’art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare (omissis); “

    E sempre in questa sentenza della Consulta, viene espressamente sottolineato che la più recente evoluzione dei principi di diritto internazionale ha oramai superato, anche grazie alla citata Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 (peraltro già firmata, anche se non ancora ratificata, da parte dello Stato italiano), la tradizionale distinzione tra minoranze linguistiche cosiddette “forti” (o con Stato) e “deboli” (o senza Stato), qual è quella friulana;

    Leggendo l’ordine del giorno presentato dall’On.le Angelo Compagnon il 7 agosto scorso, accolto dalla Camera, nonchè l’invenzione del Governo Monti “lingua madre straniera”, sorge il dubbio che talvolta “in alto loco” si confondano le sentenze della Corte Costituzionale con il giornalino Topolino….

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  4. "MINORANZA NAZIONALE"

    "Minoranza nazionale" non significa più nemmeno sul piano dottrinale "minoranza linguistica con Stato" essendo ormai stata superata anche nella dottrina l'uguaglianza "STATO = NAZIONE".

    Va inoltre precisato che:

    1) Nel sistema giuridico italiano "CITTADINANZA = NAZIONALITA’" per cui in Italia esiste una sola nazionalità, quella italiana.

    2) Per indicare le popolazioni di antico insediamento che vivono in Italia e che parlano una lingua propria diversa dalla lingua ufficiale dello Stato italiano (la lingua italiana), il sistema giuridico italiano riconosce e usa esclusivamente il termine giuridico "MINORANZA LINGUISTICA"

    3) Nell'Unione Europea il termine "MINORANZA NAZIONALE", è sinonimo di "MINORANZA LINGUISTICA" e non significa affatto "minoranza linguistica con Stato".

    4)Ogni Stato europeo ha un suo proprio termine giuridico per indicare le "minoranze linguistiche". Ad esempio in Slovenia si utilizza il termine giuridico "minoranza nazionale": ma anche in questo caso è sinonimo del termine giuridico italiano "minoranza linguistica" e non significa affatto "minoranza linguistica con Stato".

    Pertanto sorprende negativamente che nell'ordine del giorno presentato dal deputato Angelo Compagnon sia stata usata la definizione "minoranza nazionale", attribuendole perfino un significato superato nella dottrina a livello internazionale e non recepito nè nella normativa giuridica europea, nè in quella giurica italiana.

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  5. CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

    (...)

    Ai sensi della presente Carta:

    a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:

    i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato;

    e

    ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;

    questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;
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    COMMENTO

    Dov’è la distinzione tra “minoranze linguistiche con Stato” e “minoranze linguistiche senza Stato” ?

    Dove si distingue tra “minoranze nazionali” e “minoranze linguistiche” ?


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  6. Riceviamo e volentieri pubblichiamo la e-mail di Nicola Toneatto:

    “Chiste mail par spronà i cumitâs autonomiscj a reagjì cuntre il guviâr di rome cence spetà la pulitiche filo triestine regionâl su chel ofensîf articul di leç c'al declasse la lenghe furlane a sempliç dialèt. Par plasè niçaisi. Scusait il sfogo e mandi. Nicola Toneatto”

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