mercoledì 17 gennaio 2018

"LA PROGRAMMAZIONE DELLE UTI. MA DOV'E' LA RIFORMA?" di PROF. SANDRO FABBRO


LA PROGRAMMAZIONE

DELLE UTI.

MA DOV’È LA RIFORMA?

di

SANDRO FABBRO
 

16 gennaio 2018


Qualche anno fa ho sostenuto che le Unioni Territoriali Intercomunali (le famose UTI), per come erano nate e per come erano configurate, non costituivano un nuovo e utile livello di governo del territorio. Il recente piano di investimenti triennale (cfr. MV del 9 gennaio 2018) mi conferma tale ipotesi.

L’Intesa di qualche giorno fa, tra Regione e UTI, per 147 milioni di euro in tre anni, permette infatti di fare una prima valutazione dell’utilità delle UTI dal punto di vista programmatico. Si tratta di ben 265 interventi per una media di 120 euro/abitante, 550mila euro a intervento (costo, per capirsi, di una rotatoria stradale), 680mila euro per Comune (costo di una rotatoria un po’ più grande), 8ml per ciascuna UTI. Le dotazioni medie unitarie non sono quindi significative ma potevano comunque innescare una riqualificazione della spesa regionale sul territorio. Se si guarda al tipo di interventi ed alla loro dimensione reale, si scopre, invece, che si tratta di interventi -tutti magari utili-, ma che potevano essere realizzati benissimo dai Comuni (con gli opportuni supporti di personale tecnico, eventualmente). Gli interventi previsti sono, infatti, più numerosi dei Comuni e, per la gran parte, puntiformi: rotatorie e incroci sulla viabilità ordinaria; manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni di edifici comunali, riqualificazioni di impianti sportivi, sempre comunali; piccoli percorsi ciclopedonali; recuperi di singoli edifici storici. All’apparenza, nulla di negativo, certo. Ma dov’è l’area vasta? Solo nel “Friuli centrale”, in quella della Carnia e in quella delle Dolomiti friulane, si nota qualche timida intenzionalità di intervento più ampio e sistematico. Per il resto le proposte sono tutte di scala esclusivamente comunale. Le poste più consistenti si trovano naturalmente nelle opere viarie (rotatorie e incroci) e su alcuni interventi di sistemazione idrogeologica (5ml a per un tratto di costa a Muggia) o sugli impianti sportivi (4ml per un intervento nella “Bassa friulana”). Ma si tratta sempre di opere di interesse strettamente comunale.

Dunque, qual è la ratio di questo piano di investimenti triennali di “area vasta” visto che si tratta di opere al 90% minuscole e di interesse comunale? Dove sono, per esempio, l’autosufficienza energetica, la gestione dell’acqua a fini idroelettrici, la mobilità sostenibile ed il trasferimento modale dall’auto al trasporto pubblico, i servizi alle famiglie e soprattutto alla residenzialità di anziani e giovani, la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate, gli interventi per la sicurezza idrogeologica e l’adattamento al cambiamento climatico, e, perché no, le nuove opportunità di lavoro e occupazione che ne possono derivare? Mi si dirà: “ma i 265 interventi comporteranno anche numerosi cantieri”. Certo! Ma sono cantieri che potevano essere aperti anche dai Comuni (assicurando, ai più piccoli, le strutture tecniche per poterlo fare). Quindi, dov’è la riforma delle UTI se i Comuni sono stati espropriati di proprie “naturali” competenze che potevano esercitare da soli?

La conclusione che si potrebbe trarre da questa prima analisi è che, in questa programmazione, non si vede alcuna riforma della spesa pubblica regionale sul territorio e non si vede neppure un “progetto di territorio” da parte della Regione. Come sostenevo qualche anno fa : ”Le 18 UTI della legge regionale 26/2014 non sono né aggregazioni dal basso (anche se la maggioranza dei Comuni vi ha aderito senza particolari resistenze) né aree vaste strutturate per politiche di sviluppo territoriale perché sono troppe e perché “alcune Unioni includono comuni “esterni” al sistema locale e altre escludono comuni da sempre “interni” al sistema locale. I Comuni si sentono inoltre “espropriati” di loro competenze, a vantaggio delle Unioni, mentre la Regione, di suo, ci ha messo molto poco. L’idea di territorio che emerge da queste UTI è, quindi, quella di un territorio fatto di comunità locali un po’ artificiali, destinate a gestire servizi comunali in riduzione e senza alcuna capacità di incidere sul futuro dei territori” (MV del 21/12/2015). L’analisi fatta in precedenza conferma questa posizione espressa in tempi non sospetti.

Per la prossima legislatura bisognerà pensare ad una drastica revisione delle UTI. È oggetto di discussione se rendere facoltativa l’adesione. Ma, in ogni caso, bisognerà ridurle di numero, modificarne, dove non funziona, la composizione e soprattutto rivederne a fondo la missione, nella direzione, in primis, di restituzione di funzioni (e adeguate capacità operative) ai Comuni e di forte trasferimento, alle UTI, di poteri e competenze oggi accentrati nella Regione.

Prof. Sandro Fabbro

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Il documento a firma del Prof. Sandro Fabbro è stato pubblicato come Post su "Facebook - Patto per l'autonomia”, il 16 gennaio 2018.
 
La Redazione del Blog ringrazia il Prof. Sandro Fabbrodocente dell'Università di Udine – per averle concesso la pubblicazione della sua ottima  e condivisibile analisi politica.  
 

LA REDAZIONE DEL BLOG

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DOCUMENTI
 
 
Legge regionale  Friuli-VG 26/2014
 
CAPO II
 
 COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
 
Art. 5
 (Unioni territoriali intercomunali)
 
1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. (....)
 
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Sentenza della Corte Costituzionale
nr. 50 del 2015
 

Il D.Lgs. 267/2000 definisce le Unioni di Comuni come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 ha chiarito che si tratta di una "forma istituzionale di associazione tra Comuni" e non un nuovo ente locale.

 
Copia/incolla dalla Sentenza della Corte costituzionale nr. 50 del 2015:

« Tali unionirisolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117. »
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DOMANDA
 
Le UTI non sono dunque un ente locale (come da sentenza della Corte Costituzionale nr. 50/2015) e  neppure "un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune" (come da sentenza della Corte Costituzionale nr. 50/2015).
 
Quando la Giunta  Serracchiani terrà conto di questa importante sentenza della Consulta che definisce la natura giuridica/costituzionale delle Unioni dei Comuni (UTI da noi in regione) e modificherà conseguentemente la L.R. 26/2014 istitutiva delle UTI? 
 
LA REDAZIONE DEL BLOG   
 

5 commenti:

  1. L'analisi a firma del prof. Sandro Fabbro è "assolutamente condivisibile":

    Comuni espropriati e scelta degli interventi centralizzata negli uffici triestini. Nella revisione della legge, se non si vuole abolirla (a noi molti ORRORI sembrano NON RIMEDIABILI) bisogna comunque ricostruire una forma di rappresentanza amministrativa del territorio friulano, tipo una assemblea delle 17 Uti friulane con poteri e competenze.

    LA REDAZIONE DEL BLOG

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  2. DAL SITO ISTITUZIONALE DELL'UTI FRIULI CENTRALE (UDINE E ALTRI COMUNI):

    "L'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale è costituita per coordinare le funzioni e i servizi di competenza dei comuni aderenti per attuare lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale, perseguendo finalità di efficienza ed efficacia nell'interesse del bene comune.

    Rappresenta l'ambito ottimale individuato dalla normativa regionale, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione.

    L'UTI è Ente Locale, dotato di personalità giuridica, avente natura di unione di Comuni, istituito dalla vigente normativa regionale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale.
    (....)"

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    COMMENTO:

    Ente locale? Coordinare area vasta?

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  3. Cosa comporta la sentenza nr. 50/2015 della Corte Costituzionale?

    CAMBIA TUTTO, MA PROPRIO TUTTO e proprio per questo la politica regionale fino ad ora l'ha ignorata.

    A seguito di questa sentenza, a nostro parere:

    1) le UTI (avente natura di Unione di Comuni, art.5 della L.R. 26/2014) sono ESCLUSIVAMENTE una istituzione STRUMENTALE dell'ente locale COMUNE. Il che CAMBIA TUTTO sul piano giuridico/legislativo/costituzionale.

    2) non essendo più le UTI un ente locale e neppure un ente territoriale (sentenza Consulta nr. 50/2015)distinto dai Comuni, ma solo una istituzione strumentale dei Comuni, non possono più essere richiamati i principi costituzionali della sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che, ovviamente, presuppongono che le UTI siano UN ENTE LOCALE "DIFFERENZIATO" dai Comuni.

    3) l'art. 3 della legge regionale 26/2014 va totalmente rivisto. Come rivista va l'intera legge regionale.
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    Dall'analisi del prof. Sandro Fabbro del resto emerge chiaramente che le UTI non svolgono alcuna funzione di area vasta per evidenti limiti e che i progetti presentati con tanto di "fanfara" dalla Giunta regionale Serracchiani e conseguentemente sulla stampa locale, come "progetti di area vasta", sono in realtà "PROGETTI COMUNALI" di "normale amministrazione comunale".

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  4. Copia/incolla dalla Sentenza della Corte costituzionale nr. 50 del 2015:

    « Tali unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’IMPROPRIA DEFINIZIONE SUB COMMA 4 DELL'ART. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117. »

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    Cosi recita il "COMMA 4 DELL'ART. 1" legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio):

    "4. Le unioni di comuni SONO ENTI LOCALI costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141."

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  5. Dal vocabolario della lingua italiana. Significato di IMPROPRIO (aggettivo):

    improprio
    [im-prò-prio]
    (pl. m. -pri; f. -pria, pl. -prie)

    A agg.


    1 Non proprio, NON USATO CON PROPRIETA' a proposito O NEL GIUSTO SIGNIFICATO: parole, espressioni improprie; uso i. di un termine

    http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/improprio.aspx?query=improprio

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