martedì 4 settembre 2012

TUTELA LINGUA FRIULANA - "ONERI AGGIUNTIVI" E SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE



TUTELA LINGUA FRIULANA
ART. 6  e  3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“ONERI AGGIUNTIVI”
E
SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE
nr. 151 del 6 giugno 2012


“Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi cha siano consentiti dall’ordinamento costituzionale”


(…) Al riguardo, la difesa dello Stato ha affermato che le norme impugnate trovano giustificazione nell'esigenza di far fronte con urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa salus rei publicae. La gravita della situazione consentirebbe allo Stato, sempre ad avviso della parte resistente, di derogare alle regole costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente in ogni materia», in ottemperanza ai doveri espressi dalla Costituzione ed in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost), dell'unità della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost., dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.) e della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.).
Tale assunto non può essere condiviso. Le norme costituzionali menzionate dalla parte resistente, infatti, non attribuiscono allo Stato il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali, in particolare, il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. (…)

(leggi a pagina 15 del testo linkato)
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Sentenza palesemente ignorata dal governo Monti ?



(…) Governo Monti che nel provvedimento legislativo sulla revisione della spesa pubblica, appena approvato dal Senato e in attesa dell’approvazione alla Camera, relativamente alla “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica" ha pesantemente penalizzato l’organizzazione scolastica dei Comuni friulanofoni considerando “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" solo “quelle nella quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera” (…)
(…) Una locuzione (lingua madre straniera) e una sua successiva interpretazione (relazione tecnica) che violano palesemente la Costituzione italiana (art. 6), la L. 482/1999 che tutela e riconosce 12 lingue senza alcuna discriminazione, e anche tutta la normativa europea relativa alla tutela della minoranze linguistiche. L’antica distinzione tra “minoranze con Stato” e “minoranze senza Stato”, non solo non esiste nella nostra carta Costituzionale e nella legge 482/99, oltre che nelle norme europee di tutela, ma ormai è stata superata da molti anni anche sul piano dottrinale sia in Italia che a livello internazionale, incluso l’ONU. (…)
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“Abbiamo soltanto un problema di oneri aggiuntivi.”
Con queste parole il rappresentante del Governo italiano Gianfranco Polillo, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, ha espresso la sua contrarietà all’ordine del giorno promosso dall’on. Federico Palomba (IdV) e sottoscritto dai deputati Carlo Monai (IdV), Caterina Pes (PD), Ivano Strizzolo (PD), Fulvio Follegot (LN), Manlio Contento (PdL), Mauro Pili (PdL), Settimo Nizzi (PdL) e Giovanni Paladini (IdV). Ordine del giorno che, vista l’opposizione del Governo, è stato bocciato con 355 no, 132 sì e 12 astenuti.

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Un "inutile" ordine del giorno
"inutilmente" accolto



impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di tutelare tutte le comunità linguistiche di antico insediamento nel rispetto di quel pluralismo che ispira il dettato costituzionale

LA REDAZIONE DEL BLOG

1 commento:

  1. Sentenza della Corte Costituzionale 22 Maggio 2009 n. 159

    “(omissis) la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale (omissis); tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (omissis): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 (omissis) e il principio di uguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione (omissis); la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l’art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare (omissis); “

    Ma evidentemente non è della stessa opinione l'attuale Governo Monti......

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