tag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post7651944054103020101..comments2022-03-29T16:57:44.592+02:00Comments on Comitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûl: UN "INUTILE" ORDINE DEL GIORNO, "INUTILMENTE" ACCOLTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATIComitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûlhttp://www.blogger.com/profile/13856682835277125172noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-84018835255474773252012-08-15T10:37:18.853+02:002012-08-15T10:37:18.853+02:00Riceviamo e volentieri pubblichiamo la e-mail di N...Riceviamo e volentieri pubblichiamo la e-mail di Nicola Toneatto:<br /><br />“Chiste mail par spronà i cumitâs autonomiscj a reagjì cuntre il guviâr di rome cence spetà la pulitiche filo triestine regionâl su chel ofensîf articul di leç c'al declasse la lenghe furlane a sempliç dialèt. Par plasè niçaisi. Scusait il sfogo e mandi. Nicola Toneatto”<br />Comitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûlhttps://www.blogger.com/profile/13856682835277125172noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-68241373920680926512012-08-13T07:19:35.040+02:002012-08-13T07:19:35.040+02:00CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE...CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE<br /> <br />(...)<br /><br />Ai sensi della presente Carta:<br /><br />a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:<br /><br />i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato;<br /><br />e<br /><br />ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;<br /><br />questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;<br />--------------<br /><br />COMMENTO<br /><br />Dov’è la distinzione tra “minoranze linguistiche con Stato” e “minoranze linguistiche senza Stato” ?<br /><br />Dove si distingue tra “minoranze nazionali” e “minoranze linguistiche” ?<br /><br /><br />michihttps://www.blogger.com/profile/13582380596927713245noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-54655920961909377072012-08-11T06:51:56.563+02:002012-08-11T06:51:56.563+02:00"MINORANZA NAZIONALE"
"Minoranza n..."MINORANZA NAZIONALE"<br /><br />"Minoranza nazionale" non significa più nemmeno sul piano dottrinale "minoranza linguistica con Stato" essendo ormai stata superata anche nella dottrina l'uguaglianza "STATO = NAZIONE". <br /><br />Va inoltre precisato che:<br /><br />1) Nel sistema giuridico italiano "CITTADINANZA = NAZIONALITA’" per cui in Italia esiste una sola nazionalità, quella italiana.<br /> <br />2) Per indicare le popolazioni di antico insediamento che vivono in Italia e che parlano una lingua propria diversa dalla lingua ufficiale dello Stato italiano (la lingua italiana), il sistema giuridico italiano riconosce e usa esclusivamente il termine giuridico "MINORANZA LINGUISTICA"<br /><br />3) Nell'Unione Europea il termine "MINORANZA NAZIONALE", è sinonimo di "MINORANZA LINGUISTICA" e non significa affatto "minoranza linguistica con Stato".<br /> <br />4)Ogni Stato europeo ha un suo proprio termine giuridico per indicare le "minoranze linguistiche". Ad esempio in Slovenia si utilizza il termine giuridico "minoranza nazionale": ma anche in questo caso è sinonimo del termine giuridico italiano "minoranza linguistica" e non significa affatto "minoranza linguistica con Stato".<br /><br />Pertanto sorprende negativamente che nell'ordine del giorno presentato dal deputato Angelo Compagnon sia stata usata la definizione "minoranza nazionale", attribuendole perfino un significato superato nella dottrina a livello internazionale e non recepito nè nella normativa giuridica europea, nè in quella giurica italiana.Comitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûlhttps://www.blogger.com/profile/13856682835277125172noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-2621479486859947192012-08-10T09:10:48.311+02:002012-08-10T09:10:48.311+02:00Sentenza della Corte Costituzionale 22 Maggio 2009...Sentenza della Corte Costituzionale 22 Maggio 2009 n. 159<br /><br />“(omissis) la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale (omissis); tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (omissis): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 (omissis) e il principio di uguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione (omissis); la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l’art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare (omissis); “<br /><br />E sempre in questa sentenza della Consulta, viene espressamente sottolineato che la più recente evoluzione dei principi di diritto internazionale ha oramai superato, anche grazie alla citata Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 (peraltro già firmata, anche se non ancora ratificata, da parte dello Stato italiano), la tradizionale distinzione tra minoranze linguistiche cosiddette “forti” (o con Stato) e “deboli” (o senza Stato), qual è quella friulana;<br /> <br />Leggendo l’ordine del giorno presentato dall’On.le Angelo Compagnon il 7 agosto scorso, accolto dalla Camera, nonchè l’invenzione del Governo Monti “lingua madre straniera”, sorge il dubbio che talvolta “in alto loco” si confondano le sentenze della Corte Costituzionale con il giornalino Topolino….michihttps://www.blogger.com/profile/13582380596927713245noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-6274863011306958722012-08-10T07:11:53.324+02:002012-08-10T07:11:53.324+02:00A leggere questo ordine del giorno che è meno di u...A leggere questo ordine del giorno che è meno di una banale “raccomandazione”, non si sa se mettersi a piangere o a ridire tanto è inconsistente l’impegno politico richiesto al Governo che nei fatti la Camera autorizza “ a fare quello che vuole”.<br /> <br />Incredibile! A fronte di fondamentali obblighi Costiuzionali (art. 6 della Costituzione), di una legge dello Stato italiano (L.482/99), da norme approvate dal Parlamento europeo e sottoscritte dall’Italia, oltre a specifici vincoli para-costituzionali a favore della lingua friulana, con questo ordine del giorno il Governo è libero di non rispettare tutto ciò, “SE LO RITIENE OPPORTUNO” e “SE RITIENE NON CI SIANO I SOLDI”.<br /><br />Francamente è troppo anche per il friulano più tollerante!<br /> <br />E’ fuor di dubbio che la strada per risolvere il problema creato da questo Governo con l’invenzione incostituzionale “lingua madre straniera”, sia esclusivamente il ricorso alla Corte Costituzionale. Non ci sono altre strade !Comitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûlhttps://www.blogger.com/profile/13856682835277125172noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5638306467729457120.post-45203327880406341732012-08-09T22:56:44.832+02:002012-08-09T22:56:44.832+02:00In concreto, con questo ordine del giorno, si impe...In concreto, con questo ordine del giorno, si impegna il Governo....."a tutelare le minoranze linguistiche nel rispetto delle leggi e della Costituzione"...."se lo RITIENE opportuno".....e "se ci sono i soldi" ! <br /><br />Complimenti!michihttps://www.blogger.com/profile/13582380596927713245noreply@blogger.com